Art. 21. 
  1. Nel caso che, in applicazione dell'art. 19 sia resa obbligatoria
la vaccinazione dei suini da reddito, vengono disposte,  nell'area  o
nelle aree territoriali  di  vaccinazione,  da  parte  dell'autorita'
sanitaria competente per territorio, le  ulteriori  seguenti  misure,
che restano in applicazione per un periodo di sei mesi, eventualmente
prorogabile, dalla conclusione della prima vaccinazione: 
    a) la vaccinazione deve essere effettuata nel  piu'  breve  tempo
possibile; 
    b) possono  essere  dispensati  dalla  vaccinazione  i  suini  da
reddito ingrassati nell'azienda  di  nascita;  questi  suini  possono
uscire dall'azienda soltanto per  essere  macellati  in  uno  o  piu'
macelli situati nella zona territoriale vaccinale o, in mancanza, nel
macello piu' vicino designato dal  veterinario  ufficiale  competente
per territorio; 
    c) la vaccinazione dei suinetti non puo' essere effettuata  prima
che questi abbiano raggiunto  un'eta'  che  ne  assicuri  una  valida
immunita'; 
    d) i suini da reddito vaccinati possono uscire dall'azienda  solo
sette giorni dopo la vaccinazione, purche' essi siano  trasferiti  in
un'azienda situata in una zona di vaccinazione; 
    e) i suini da reddito introdotti  in  un'azienda  della  zona  di
vaccinazione devono essere  vaccinati  conformemente  alle  modalita'
prescritte nel provvedimento di cui all'art. 19; 
    f) dopo il loro arrivo nell'azienda di destinazione, i  suini  di
cui alle lettere c), d) ed e) possono lasciare detta azienda soltanto
per essere condotti, per esservi immediatamente abbattuti, in  uno  o
piu' macelli situati nella zona di vaccinazione o, in  mancanza,  nel
macello piu' vicino designato dal veterinario ufficiale competente; 
    g) qualora i suini dell'allevamento non vaccinati provenienti  da
aziende situate nella zona di vaccinazione siano destinati ad aziende
situate fuori di tale zona, l'uscita di tutti i suini da tali  ultime
aziende e' vietata, salvo a fini di macellazione, per un periodo  che
termina trenta giorni dopo l'arrivo dei suini provenienti dalla  zona
di vaccinazione; per le scrofe gravide detto periodo  termina  trenta
giorni dopo il parto.