Art. 21. 1. Nel caso che, in applicazione dell'art. 19 sia resa obbligatoria la vaccinazione dei suini da reddito, vengono disposte, nell'area o nelle aree territoriali di vaccinazione, da parte dell'autorita' sanitaria competente per territorio, le ulteriori seguenti misure, che restano in applicazione per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, dalla conclusione della prima vaccinazione: a) la vaccinazione deve essere effettuata nel piu' breve tempo possibile; b) possono essere dispensati dalla vaccinazione i suini da reddito ingrassati nell'azienda di nascita; questi suini possono uscire dall'azienda soltanto per essere macellati in uno o piu' macelli situati nella zona territoriale vaccinale o, in mancanza, nel macello piu' vicino designato dal veterinario ufficiale competente per territorio; c) la vaccinazione dei suinetti non puo' essere effettuata prima che questi abbiano raggiunto un'eta' che ne assicuri una valida immunita'; d) i suini da reddito vaccinati possono uscire dall'azienda solo sette giorni dopo la vaccinazione, purche' essi siano trasferiti in un'azienda situata in una zona di vaccinazione; e) i suini da reddito introdotti in un'azienda della zona di vaccinazione devono essere vaccinati conformemente alle modalita' prescritte nel provvedimento di cui all'art. 19; f) dopo il loro arrivo nell'azienda di destinazione, i suini di cui alle lettere c), d) ed e) possono lasciare detta azienda soltanto per essere condotti, per esservi immediatamente abbattuti, in uno o piu' macelli situati nella zona di vaccinazione o, in mancanza, nel macello piu' vicino designato dal veterinario ufficiale competente; g) qualora i suini dell'allevamento non vaccinati provenienti da aziende situate nella zona di vaccinazione siano destinati ad aziende situate fuori di tale zona, l'uscita di tutti i suini da tali ultime aziende e' vietata, salvo a fini di macellazione, per un periodo che termina trenta giorni dopo l'arrivo dei suini provenienti dalla zona di vaccinazione; per le scrofe gravide detto periodo termina trenta giorni dopo il parto.