Art. 23. 
  1. Qualora in un'area territoriale determinata,  una  epizoozia  di
peste suina presenti un carattere eccezionalmente  grave  e  tenda  a
diffondersi, il Ministero della  sanita'  dichiara  "zona  a  rischio
sanitario elevato" una zona territorialmente delimitata  comprendente
almeno tutte le zone infette situate nell'area territoriale stessa. 
  2. Qualora in tale zona non sia stata disposta la  vaccinazione  di
cui all'art. 19, il Ministero della sanita'  dispone  nella  suddetta
zona l'applicazione, in tutto  o  in  parte,  delle  misure  previste
dall'art. 11 e prescrive, comunque, le seguenti misure: 
    a) divieto di uscita dalla "zona a rischio sanitario elevato"  di
tutti i suini vivi; 
    b) che i suini delle aziende che si trovano entro la zona infetta
o le zone infette situate nella zona  a  rischio  sanitario  elevato,
possono uscire da tali aziende tra il quindicesimo  e  il  trentesimo
giorno per essere immediatamente  macellati  in  un  macello  situato
entro la zona  a  rischio  sanitario  elevato.  Tale  spostamento  e'
autorizzato soltanto  quando  un  esame  effettuato  dal  veterinario
ufficiale su tutti i suini dell'azienda interessata abbia permesso di
escludere la presenza di suini sospetti di peste suina; 
    c) che i suini vivi da una azienda situata nella zona  a  rischio
sanitario  elevato,  ma  non  nella  zona  infetta,  possono   essere
introdotti soltanto in una azienda  situata  nella  "zona  a  rischio
sanitario elevato" fermo restando che nessun  suino  puo'  uscire  da
quest'ultima azienda se non  per  essere  macellato;  questo  per  un
periodo di trenta giorni dopo l'introduzione nell'azienda dei suini o
dopo il parto delle scrofe gravide provenienti da tale azienda. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate  sino  alla
revoca dell'ultima dichiarazione di zona infetta situata nella zona a
rischio sanitario elevato.