Art. 23. 1. Qualora in un'area territoriale determinata, una epizoozia di peste suina presenti un carattere eccezionalmente grave e tenda a diffondersi, il Ministero della sanita' dichiara "zona a rischio sanitario elevato" una zona territorialmente delimitata comprendente almeno tutte le zone infette situate nell'area territoriale stessa. 2. Qualora in tale zona non sia stata disposta la vaccinazione di cui all'art. 19, il Ministero della sanita' dispone nella suddetta zona l'applicazione, in tutto o in parte, delle misure previste dall'art. 11 e prescrive, comunque, le seguenti misure: a) divieto di uscita dalla "zona a rischio sanitario elevato" di tutti i suini vivi; b) che i suini delle aziende che si trovano entro la zona infetta o le zone infette situate nella zona a rischio sanitario elevato, possono uscire da tali aziende tra il quindicesimo e il trentesimo giorno per essere immediatamente macellati in un macello situato entro la zona a rischio sanitario elevato. Tale spostamento e' autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti i suini dell'azienda interessata abbia permesso di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina; c) che i suini vivi da una azienda situata nella zona a rischio sanitario elevato, ma non nella zona infetta, possono essere introdotti soltanto in una azienda situata nella "zona a rischio sanitario elevato" fermo restando che nessun suino puo' uscire da quest'ultima azienda se non per essere macellato; questo per un periodo di trenta giorni dopo l'introduzione nell'azienda dei suini o dopo il parto delle scrofe gravide provenienti da tale azienda. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate sino alla revoca dell'ultima dichiarazione di zona infetta situata nella zona a rischio sanitario elevato.