Art. 24. 1. Le misure di cui all'art. 18, comma 3, e degli articoli 19 e 20, possono essere disposte, con eventuali integrazioni, dal Ministero della sanita' a seguito di raccomandazioni adottate dalla CEE in applicazione del paragrafo 3 dell'art. 14- bis della direttiva n. 80/217/CEE cosi' come modificata dalle direttive n. 84/645/CEE e n. 87/486/CEE.