Art. 24. 
  1. Le misure di cui all'art. 18, comma 3, e degli articoli 19 e 20,
possono essere disposte, con eventuali  integrazioni,  dal  Ministero
della sanita' a seguito di  raccomandazioni  adottate  dalla  CEE  in
applicazione del paragrafo 3 dell'art. 14-  bis  della  direttiva  n.
80/217/CEE cosi' come modificata dalle direttive n. 84/645/CEE  e  n.
87/486/CEE.