Art. 25. 
  1. Le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 10  maggio
1973,  modificata  con  ordinanza   ministeriale   21   marzo   1979,
concernente  la  disciplina  sanitaria  della  somministrazione  agli
animali dei rifiuti alimentari e non, di qualunque provenienza, e  di
alcuni prodotti di origine animale, sono integrate dalle seguenti: 
    a) per l'alimentazione dei suini e' vietato l'impiego di  rifiuti
alimentari provenienti da mezzi di trasporto internazionali  come  ad
esempio navi, veicoli terrestri ed aerei; tali rifiuti devono  essere
raccolti e distrutti sotto controllo ufficiale; 
    b) i rifiuti alimentari  destinati  alla  nutrizione  dei  suini,
devono essere sottoposti ad un trattamento termico tale da assicurare
la distruzione del virus della peste  suina;  dopo  tale  trattamento
essi devono essere  utilizzati  unicamente  per  l'alimentazione  dei
suini da ingrasso, rimanendo inteso che i  suini  ingrassati  in  una
azienda che utilizzi tali rifiuti, possono lasciare l'azienda  stessa
solo per la macellazione. Tuttavia, l'autorita' sanitaria  competente
per territorio puo' consentire che anche  altre  categorie  di  suini
siano nutrite con rifiuti alimentari; in tal caso, tutti i suini  che
si trovano nell'azienda, possono lasciare quest'ultima  solo  per  la
macellazione; 
    c) la raccolta,  il  trasporto  ed  il  trattamento  dei  rifiuti
alimentari ai fini dell'alimentazione dei  suini,  sono  soggetti  ad
autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente per territorio. Il
trasporto dei rifiuti alimentari deve essere effettuato con veicoli o
contenitori  predisposti  in  modo  che  i  materiali   non   possano
fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto; 
    d) dopo ogni impiego, i veicoli e i contenitori che sono  serviti
al  trasporto  dei  rifiuti  alimentari,  devono  essere   puliti   e
disinfettati conformemente alle istruzioni dell'autorita' competente; 
    e)  la  concessione  dell'autorizzazione  a  trattare  i  rifiuti
alimentari, prevista alla  lettera  c),  e'  soggetta  alle  seguenti
condizioni: 
    1) l'azienda deve essere strutturata in  modo  da  garantire  una
separazione completa tra i rifiuti alimentari trattati e  quelli  non
trattati; 
    2) i locali di deposito dei rifiuti alimentari non trattati ed  i
locali in cui ha  luogo  il  trattamento,  devono  essere  di  facile
pulizia e di disinfezione; 
    f) i rifiuti alimentari raccolti con le modalita'  previste  alla
lettera c), possono essere  utilizzati  soltanto  dopo  essere  stati
trattati termicamente; 
    g) l'autorita' sanitaria competente per territorio puo' concedere
l'autorizzazione  a  trattare  i  rifiuti  alimentari   ad   impianti
specializzati, all'uopo equipaggiati, che  non  detengano  animali  e
siano sottoposti a controllo ufficiale. In tal caso, in  deroga  alle
disposizioni di cui alla lettera b), i rifiuti  alimentari,  dopo  il
trattamento termico, possono  essere  utilizzati  per  la  nutrizione
anche  dei  suini  da  allevamento,  a   condizione   che   la   loro
distribuzione ed il loro impiego siano controllati in modo da evitare
ogni rischio di diffusione del virus della peste suina; 
    h) l'autorizzazione di cui alla lettera c) non e'  richiesta  per
le aziende che utilizzano i propri rifiuti alimentari  per  i  propri
suini,  a  condizione  che  i  rifiuti  stessi  siano  sottoposti   a
trattamento termico in modo da assicurare la  distruzione  del  virus
della peste suina. 
 
          Nota all'art. 25:
             -  Per  l'O.M. 10 maggio 1973, come modificata dall'O.M.
          21 marzo 1979 vedasi nota alle premesse.