Art. 25. 1. Le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973, modificata con ordinanza ministeriale 21 marzo 1979, concernente la disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non, di qualunque provenienza, e di alcuni prodotti di origine animale, sono integrate dalle seguenti: a) per l'alimentazione dei suini e' vietato l'impiego di rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto internazionali come ad esempio navi, veicoli terrestri ed aerei; tali rifiuti devono essere raccolti e distrutti sotto controllo ufficiale; b) i rifiuti alimentari destinati alla nutrizione dei suini, devono essere sottoposti ad un trattamento termico tale da assicurare la distruzione del virus della peste suina; dopo tale trattamento essi devono essere utilizzati unicamente per l'alimentazione dei suini da ingrasso, rimanendo inteso che i suini ingrassati in una azienda che utilizzi tali rifiuti, possono lasciare l'azienda stessa solo per la macellazione. Tuttavia, l'autorita' sanitaria competente per territorio puo' consentire che anche altre categorie di suini siano nutrite con rifiuti alimentari; in tal caso, tutti i suini che si trovano nell'azienda, possono lasciare quest'ultima solo per la macellazione; c) la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti alimentari ai fini dell'alimentazione dei suini, sono soggetti ad autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente per territorio. Il trasporto dei rifiuti alimentari deve essere effettuato con veicoli o contenitori predisposti in modo che i materiali non possano fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto; d) dopo ogni impiego, i veicoli e i contenitori che sono serviti al trasporto dei rifiuti alimentari, devono essere puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni dell'autorita' competente; e) la concessione dell'autorizzazione a trattare i rifiuti alimentari, prevista alla lettera c), e' soggetta alle seguenti condizioni: 1) l'azienda deve essere strutturata in modo da garantire una separazione completa tra i rifiuti alimentari trattati e quelli non trattati; 2) i locali di deposito dei rifiuti alimentari non trattati ed i locali in cui ha luogo il trattamento, devono essere di facile pulizia e di disinfezione; f) i rifiuti alimentari raccolti con le modalita' previste alla lettera c), possono essere utilizzati soltanto dopo essere stati trattati termicamente; g) l'autorita' sanitaria competente per territorio puo' concedere l'autorizzazione a trattare i rifiuti alimentari ad impianti specializzati, all'uopo equipaggiati, che non detengano animali e siano sottoposti a controllo ufficiale. In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera b), i rifiuti alimentari, dopo il trattamento termico, possono essere utilizzati per la nutrizione anche dei suini da allevamento, a condizione che la loro distribuzione ed il loro impiego siano controllati in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina; h) l'autorizzazione di cui alla lettera c) non e' richiesta per le aziende che utilizzano i propri rifiuti alimentari per i propri suini, a condizione che i rifiuti stessi siano sottoposti a trattamento termico in modo da assicurare la distruzione del virus della peste suina.
Nota all'art. 25: - Per l'O.M. 10 maggio 1973, come modificata dall'O.M. 21 marzo 1979 vedasi nota alle premesse.