Art. 3. 
  1. Il veterinario ufficiale, qualora in una azienda si trovino  uno
o piu' suini  sospetti  di  peste  suina,  assume  immediatamente  le
necessarie  iniziative,  d'intesa  con   l'istituto   zooprofilattico
sperimentale competente per territorio, affinche'  siano  attuate  le
metodologie diagnostiche di cui all'allegato  I  per  la  conferma  o
l'esclusione.