Art. 3. 1. Il veterinario ufficiale, qualora in una azienda si trovino uno o piu' suini sospetti di peste suina, assume immediatamente le necessarie iniziative, d'intesa con l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, affinche' siano attuate le metodologie diagnostiche di cui all'allegato I per la conferma o l'esclusione.