Art. 4. 1. L'autorita' sanitaria competente per territorio ricevuta la denuncia anche di solo sospetto di peste suina classica, dispone con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto al detentore degli animali, il sequestro dell'allevamento interessato con l'applicazione delle seguenti misure: a) censimento a cura del veterinario ufficiale di tutte le categorie di suini dell'azienda, con l'indicazione per ciascuna di esse del numero dei suini morti o potenzialmente infetti. Il censimento deve comprendere anche i suini nati e morti durante il periodo di sospetto; b) fermo di tutti i suini dell'azienda nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettano l'isolamento; c) divieto di entrata e uscita dei suini dall'azienda e di tutti gli altri animali in essa presenti. L'autorita' sanitaria competente per territorio, quando la malattia non e' stata confermata entro quindici giorni, puo' autorizzare l'uscita di animali destinati ad essere macellati. Qualora si tratti di animali della specie suina l'autorizzazione e' concessa previa visita veterinaria favorevole e a condizione che gli animali siano macellati senza ritardo. Le carni di tali animali non sono ammesse agli scambi intracomunitari di carni fresche; d) divieto di uscita dall'azienda delle carni suine di ogni genere; e) divieto di trasporto al di fuori dell'azienda dei suini morti; f) divieto di uscita dall'azienda di ogni genere di alimenti per animali, di utensili, di altri oggetti e di rifiuti che possono trasmettere l'epizoozia; g) permesso di entrata e di uscita dall'azienda soltanto alle persone autorizzate dall'autorita' sanitaria competente; h) permesso di entrata e di uscita dall'azienda soltanto dei veicoli autorizzati dall'autorita' sanitaria competente; i) adozione di appropriata disinfezione nella porcilaia e nell'azienda; l) effettuazione di un'indagine epizoologica conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente decreto. 2. L'autorita' sanitaria competente per territorio, previo parere favorevole del veterinario ufficiale, puo' consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, specificandone i motivi.