Art. 4. 
  1. L'autorita' sanitaria  competente  per  territorio  ricevuta  la
denuncia anche di solo sospetto di peste suina classica, dispone  con
apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto  al  detentore  degli
animali, il sequestro dell'allevamento interessato con l'applicazione
delle seguenti misure: 
    a) censimento a  cura  del  veterinario  ufficiale  di  tutte  le
categorie di suini dell'azienda, con l'indicazione  per  ciascuna  di
esse  del  numero  dei  suini  morti  o  potenzialmente  infetti.  Il
censimento deve comprendere anche i suini nati  e  morti  durante  il
periodo di sospetto; 
    b) fermo di  tutti  i  suini  dell'azienda  nei  loro  locali  di
stabulazione o in altri luoghi che ne permettano l'isolamento; 
    c) divieto di entrata e uscita dei suini dall'azienda e di  tutti
gli altri animali in essa presenti. L'autorita' sanitaria  competente
per territorio, quando la malattia  non  e'  stata  confermata  entro
quindici giorni, puo' autorizzare l'uscita di  animali  destinati  ad
essere macellati. Qualora si tratti di  animali  della  specie  suina
l'autorizzazione e' concessa previa visita veterinaria favorevole e a
condizione che gli animali siano macellati senza ritardo. Le carni di
tali animali non sono ammesse agli scambi  intracomunitari  di  carni
fresche; 
    d) divieto di uscita  dall'azienda  delle  carni  suine  di  ogni
genere; 
    e) divieto di trasporto al di fuori dell'azienda dei suini morti;
    f) divieto di uscita dall'azienda di ogni genere di alimenti  per
    animali, di utensili, di altri oggetti e di rifiuti  che  possono
    trasmettere l'epizoozia; 
    g) permesso di entrata e di  uscita  dall'azienda  soltanto  alle
persone autorizzate dall'autorita' sanitaria competente; 
    h) permesso di entrata e  di  uscita  dall'azienda  soltanto  dei
veicoli autorizzati dall'autorita' sanitaria competente; 
    i)  adozione  di  appropriata  disinfezione  nella  porcilaia   e
nell'azienda; 
    l) effettuazione di un'indagine epizoologica  conformemente  alle
disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente decreto. 
  2. L'autorita' sanitaria competente per territorio,  previo  parere
favorevole del veterinario  ufficiale,  puo'  consentire  deroghe  ai
divieti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1,  specificandone
i motivi.