Art. 9. 
  1. L'indagine epizoologica deve riferirsi: 
    a) al periodo durante il quale la peste suina puo'  essere  stata
presente nell'azienda prima della denuncia; 
    b) alla  possibile  origine  della  peste  suina  nell'azienda  e
all'indicazione delle altre aziende nelle quali si trovano suini  che
possono essere stati infettati dalla stessa fonte; 
    c) al movimento di persone, di  veicoli,  di  suini,  di  animali
morti, di carni o di materiali che  possono  aver  portato  il  virus
fuori o dentro l'azienda.