Art. 9. 1. L'indagine epizoologica deve riferirsi: a) al periodo durante il quale la peste suina puo' essere stata presente nell'azienda prima della denuncia; b) alla possibile origine della peste suina nell'azienda e all'indicazione delle altre aziende nelle quali si trovano suini che possono essere stati infettati dalla stessa fonte; c) al movimento di persone, di veicoli, di suini, di animali morti, di carni o di materiali che possono aver portato il virus fuori o dentro l'azienda.