Art. 5.
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge l'ISPESL provvede:
    a)  ad  indire  esami  per  l'abilitazione di cui all'articolo 4,
provvedendo direttamente alla nomina dei componenti la commissione di
cui all'articolo 4, comma 2, non designati entro il termine di cui al
presente comma;
    b) a compilare i  primi  elenchi  di  cui  all'articolo  3  ed  a
proporli  ai  Ministri  competenti  di  cui  al  comma 1 del medesimo
articolo 3 per l'approvazione.
  2. L'ISPESL provvede inoltre:
    a) a curare la tenuta degli elenchi di cui all'articolo 3;
    b) ad aggiornare annualmente gli elenchi di cui all'articolo 3 ed
a proporli ai Ministri competenti di cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo 3 per l'approvazione;
    c)  a  portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni
dello  Stato  o  degli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  1   le
cancellazioni dagli elenchi di cui all'articolo 3;
    d)  ad  elaborare  statisticamente  i  dati  comunicati  ai sensi
dell'articolo 9, comma 2.