Art. 8.
  1.  L'ISPESL   procede,   direttamente   o   su   richiesta   delle
amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo
1,  a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 3 nei casi in cui sussistano motivi di  incompatibilita'
o  di  comportamento  non deontologico o di ripetute inosservanze dei
termini o delle modalita' fissati  dall'amministrazione  o  dall'ente
pubblico  fatta salva la trasmissione degli atti al competente ordine
professionale per i profili deontologici e all'autorita'  giudiziaria
nei casi di fatti di possibile rilievo penale.