Art. 9.
  1. Le unita' sanitarie locali devono  provvedere  esclusivamente  a
mezzo  di  operatori professionali da esse dipendenti ai sopralluoghi
ed alle verifiche a seguito di incidenti, anche se non siano  seguiti
da infortunio.
  2. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al comma 1 cosi' come ogni
notizia   comunque   ricevuta   riguardante   incidenti  verificatisi
nell'esercizio di apparecchi, macchine, impianti ed  attrezzature  di
cui  all'articolo  2  devono essere comunicate dalle unita' sanitarie
locali all'ISPESL per l'elaborazione statistica a livello nazionale.