Art. 2 Piano e programma 1 . Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, la regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del genio civile unitamente al gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e delle indicazioni rappresentate dagli enti locali interessati, sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali per quanto concerne il patrimonio storico, artistico e monumentale, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalita' degli interventi, i tempi di attuazione, le priorita' e le relative procedure ispirate a principi di snellezza, trasparenza ed efficienza, nel rigoroso rispetto della normativa riguardante la lotta alla criminalita' di tipo mafioso. 2 . Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana definisce, altresi', gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari. 3 . In conformita' alle previsioni del piano, la regione siciliana procede al riparto delle somme indicate al comma 1 dell'articolo 1, nonche' delle somme che saranno destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione a stralcio di programmi gia' previsti nei bilanci della regione e degli enti locali. 4 . Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge e' data pubblicita' tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana.