Art. 2 
                          Piano e programma 
 
  1 . Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo  1,
la regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente
legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici
del genio civile unitamente al gruppo nazionale  per  la  difesa  dai
terremoti  e  delle  indicazioni  rappresentate  dagli  enti   locali
interessati, sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e
ambientali per quanto concerne il  patrimonio  storico,  artistico  e
monumentale,  definisce   un   piano   con   annesso   programma   di
ricostruzione, con il quale determina le modalita' degli  interventi,
i tempi di attuazione, le priorita' e le relative procedure  ispirate
a principi di snellezza,  trasparenza  ed  efficienza,  nel  rigoroso
rispetto della normativa riguardante la lotta  alla  criminalita'  di
tipo mafioso. 
  2 . Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana definisce,
altresi',  gli  interventi   da   affidare   agli   enti   locali   e
l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari. 
  3 . In conformita' alle previsioni del piano, la regione  siciliana
procede al riparto delle somme indicate al comma 1  dell'articolo  1,
nonche'  delle  somme  che  saranno  destinate  agli  interventi   di
riparazione e di ricostruzione a stralcio di programmi gia'  previsti
nei bilanci della regione e degli enti locali. 
  4 . Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati  ai  sensi
della presente legge e' data  pubblicita'  tramite  la  pubblicazione
degli estremi essenziali degli stessi,  dei  soggetti  beneficiari  e
dell'importo dei contributi sulla gazzetta  ufficiale  della  regione
siciliana.