Art. 3. 
Criteri  di  attuazione  degli  interventi  sul  patrimonio  edilizio
                  pubblico o di interesse pubblico 
 
  1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo  1,  la
regione siciliana adotta i seguenti criteri: 
    a) per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati
dal sisma appartenenti al patrimonio della regione siciliana, nonche'
di quelli appartenenti al patrimonio degli enti  locali,  i  relativi
progetti, redatti dagli  uffici  del  Genio  civile  e  dagli  uffici
tecnici comunali, devono prevedere opere di miglioramento statico  e,
ove possibile, di adeguamento alle norme  di  edilizia  sismica;  nei
casi di carenza di personale tecnico  o  per  particolari  interventi
specialistici, le  amministrazioni  locali  possono  avvalersi  degli
uffici del Genio  civile  o  di  qualificati  liberi  professionisti,
singoli od associati, attraverso appositi disciplinari o convenzioni; 
    b) per le riparazioni  degli  edifici  di  edilizia  residenziale
pubblica e per il completamento dei programmi in corso, provvedono  i
competenti istituti autonomi per le case popolari,  nel  rispetto  di
apposite  norme  tecniche   di   riparazione   e   di   miglioramento
strutturale; gli istituti autonomi per  le  case  popolari,  per  far
fronte alle esigenze abitative  dei  meno  abbienti,  possono  essere
autorizzati all'acquisto di  immobili  preesistenti  che  abbiano  le
caratteristiche   dell'edilizia   residenziale   pubblica,   o   alla
promozione di programmi straordinari  per  la  costruzione  di  nuovi
alloggi di edilizia residenziale pubblica, utilizzando le sovvenzioni
ordinarie  e  straordinarie  erogate  dallo  Stato  o  dalla  regione
siciliana; 
    c) per il recupero e la conservazione degli edifici di culto e di
quelli di interesse storico, artistico e monumentale, nonche' per  il
patrimonio barocco del Val di Noto, la regione  siciliana  si  avvale
delle sovrintendenze ai beni culturali e ambientali  e  degli  uffici
del Genio civile, nonche',  ove  necessario,  di  qualificati  liberi
professionisti, singoli o associati, attraverso appositi disciplinari
o convenzioni.