Art. 4. Comitato Stato-regione 1. Per definire le intese preliminari all'adozione del piano di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nonche' per assicurare l'attuazione degli interventi e per vigilare sulle realizzazioni e sulla tempestivita' della spesa, con decreto del presidente della regione siciliana, sentito il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, e' istituito un apposito comitato composto da rappresentanti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni statali della protezione civile, dei lavori pubblici, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali. 2. La regione siciliana e le amministrazioni locali preposte all'attuazione del piano di cui all'articolo 2 trasmettono al comitato di cui al comma 1, con cadenza semestrale, apposite relazioni sullo stato di attuazione dei vari interventi e sulla erogazione della spesa. 3. Il comitato di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva sullo stato di attuazione degli interventi, sull'entita' dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarita' delle procedure adottate.
Nota all'art. 4: - Si riporta l'art. 1, comma 5, del citato D.L. n. 142/1991: "Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscono obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica la regione siciliana, sentiti gli enti locali e le autorita' di bacino ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi di emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attivita' produttive e la tutela dell'ambiente. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; stabilisce altresi' gli oneri a carico dello Stato, della regione e degli enti locali".