Art. 4. 
                       Comitato Stato-regione 
 
  1. Per definire le intese preliminari all'adozione del piano di cui
all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del  decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
luglio 1991,  n.  195,  nonche'  per  assicurare  l'attuazione  degli
interventi e per vigilare sulle realizzazioni e  sulla  tempestivita'
della spesa, con decreto  del  presidente  della  regione  siciliana,
sentito il  Ministro  per  le  riforme  istituzionali  e  gli  affari
regionali,  e'   istituito   un   apposito   comitato   composto   da
rappresentanti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni
statali  della  protezione  civile,  dei   lavori   pubblici,   degli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  del  bilancio  e   della
programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali. 
  2. La  regione  siciliana  e  le  amministrazioni  locali  preposte
all'attuazione  del  piano  di  cui  all'articolo  2  trasmettono  al
comitato  di  cui  al  comma  1,  con  cadenza  semestrale,  apposite
relazioni sullo stato di  attuazione  dei  vari  interventi  e  sulla
erogazione della spesa. 
  3. Il comitato di cui al comma 1, entro  il  31  dicembre  di  ogni
anno, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva  sullo  stato
di  attuazione  degli  interventi,  sull'entita'  dei   finanziamenti
utilizzati e sulla regolarita' delle procedure adottate. 
 
          Nota all'art. 4:
             - Si riporta l'art. 1,  comma  5,  del  citato  D.L.  n.
          142/1991:  "Gli  interventi  previsti  dal presente decreto
          sono disposti per l'emergenza e  in  attesa  di  una  legge
          organica   in  cui  si  definiscono  obiettivi,  criteri  e
          stanziamenti finanziari per  la  ricostruzione  delle  zone
          colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e
          Ragusa.  In  attuazione  della  legge  organica  la regione
          siciliana, sentiti gli enti locali e le autorita' di bacino
          ed in collaborazione con i Ministri  competenti,  definisce
          la   formazione   di   un   piano  e  di  un  programma  di
          ricostruzione,  anche  a   completamento   organico   degli
          interventi   di   emergenza.   Il  piano  ha  per  fine  la
          prevenzione antisismica, la ricostruzione  della  struttura
          edilizia,   il  potenziamento  dei  servizi  di  protezione
          civile, la ripresa delle attivita' produttive e  la  tutela
          dell'ambiente.  Il  piano  delimita  l'area,  i  danni, gli
          obiettivi, le risorse e i  tempi  d'attuazione;  stabilisce
          altresi'  gli  oneri  a carico dello Stato, della regione e
          degli enti locali".