Art. 5. 
Programma stralcio per il patrimonio edilizio pubblico o di interesse
                              pubblico 
 
  1. Nelle more della definizione del piano di cui all'articolo 2, al
fine di accelerare l'inizio della ricostruzione, la regione siciliana
e le amministrazioni dello  Stato  predispongono,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, un programma stralcio comprendente i  seguenti
interventi: 
    a)  riparazione,  con  miglioramento  strutturale  o  adeguamento
antisismico  ovvero  eventuale  ricostruzione  nel   rispetto   della
normativa sismica, di opere pubbliche  e  di  edifici  pubblici  siti
nelle zone indicate nell'articolo 1 e rientranti nella competenza  di
amministrazioni statali, mediante  utilizzazione  degli  stanziamenti
previsti dall'articolo 7; 
    b)  riparazione,  con  miglioramento  strutturale  o  adeguamento
antisismico  ovvero  eventuale  ricostruzione  nel   rispetto   della
normativa sismica, degli  edifici  di  rilevanza  strategica  per  la
protezione civile e di tutti gli edifici di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a), appartenenti al patrimonio della regione e degli  enti
locali,  nonche'  recupero  e  conservazione  degli  edifici  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), con parziale utilizzazione degli
stanziamenti previsti dallo stesso articolo, a  seguito  di  delibera
della giunta regionale siciliana con la  quale  sono  determinate  le
specifiche esigenze finanziarie e sono  individuati  gli  uffici  cui
demandare la progettazione e la realizzazione degli  interventi,  per
un importo comunque non superiore a lire 100 miliardi per l'anno 1991
e a lire 200 miliardi per l'anno 1992. 
  2. Il piano di cui all'articolo 2 verifica e recepisce il programma
stralcio di cui al comma 1 del presente articolo.