Art. 6 
             Interventi sul patrimonio edilizio privato 
 
  1 . I comuni delle province di siracusa, catania e ragusa,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, dispongono, secondo le procedure fissate con
provvedimento del ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile, gli interventi di riparazione, di miglioramento strutturale o
di ricostruzione degli edifici o delle unita' immobiliari di privati,
persone fisiche o giuridiche,  che  abbiano  presentato  denuncia  di
danno ai competenti organi pubblici entro il 31  marzo  1991,  ovvero
per i quali i predetti organi abbiano effettuato  entro  la  medesima
data verifiche o accertamenti positivi. I finanziamenti relativi agli
interventi di cui al presente comma affluiscono ai comuni tramite  la
regione  siciliana  la  quale  assegna   le   somme   richieste   con
prelevamento sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1. 
  2 . Il  provvedimento  del  ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile di cui al comma 1 e' emanato, entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,   con
l'osservanza dei principi , termini, condizioni, procedure, modalita'
e limiti di cui all'ordinanza dello stesso ministro n. 921/fpc/za del
13 marzo 1987, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 74 del 30 marzo
1987, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. 
3. I finanziamenti destinati al recupero  o  alla  ricostruzione  del
patrimonio edilizio privato indicati al comma 1 dell'articolo 1  sono
ripartiti con priorita' per la  ricostruzione  o  per  il  ripristino
degli alloggi distrutti o dichiarati inagibili. 
  4 . Agli amministratori comunali, provinciali  e  regionali  ed  ai
membri delle  commissioni  edilizie  comunali  e'  fatto  divieto  di
predisporre, elaborare  o  firmare  perizie  e  progetti  oggetto  di
finanziamenti di cui alla presente legge. Il mancato rispetto di tale
divieto determina  la  decadenza  immediata  dalla  carica  ricoperta
disposta con decreto del presidente della repubblica, su proposta del
ministro dell'interno. 
  5  .  Il  sindaco  dispone  controlli  secondo  criteri  oggettivi,
definiti dal provvedimento del ministro per  il  coordinamento  della
protezione civile di cui al comma 2, sulle  richieste  di  contributo
inoltrate dai privati nonche' sulla relativa entita'. 
  6 . Il prefetto vigila sulla regolarita' delle  procedure  e  degli
interventi di competenza delle amministrazioni  comunali  avvalendosi
degli  uffici  del  genio  civile  e  disponendo  anche  controlli  a
campione. 
  7 . Qualora dai controlli di cui ai commi 5 e 6 emerga l'infedelta'
delle  perizie  giurate  o  di  altre  certificazioni  concernenti  i
conseguenti lavori,  il  sindaco  od  il  prefetto,  fatta  salva  la
denuncia  all'autorita'  giudiziaria,  ne  danno   comunicazione   ai
competenti ordini  professionali  che  dispongono  immediatamente  la
sospensione dai rispettivi albi professionali degli  estensori  delle
medesime  perizie  o  certificazioni,  in  attesa  delle   definitive
determinazioni disciplinari. 
  8  .  Nei  casi  di  gravi  irregolarita',  ivi  compresa  l'omessa
vigilanza, comunque accertati a carico degli amministratori comunali,
questi ultimi sono dichiarati decaduti dalla carica con  decreto  del
presidente della repubblica, su proposta del ministro dell'interno. 
  9 . La concessione di contributi statali  o  regionali  finalizzati
alla riparazione, al miglioramento strutturale o  alla  ricostruzione
di edifici o di unita' immobiliari  di  privati,  e'  subordinata  al
rispetto,  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  erogazione  dei
contributi medesimi, della destinazione d'uso  dell'immobile  oggetto
dell'intervento. La violazione della predetta disposizione implica la
decadenza dai contributi medesimi con obbligo di  restituzione  delle
somme eventualmente corrisposte. 
  10 . Gli interventi sul patrimonio edilizio privato  realizzati  ai
sensi   del   presente   articolo   non   hanno   effetti   ai   fini
dell'adeguamento del canone locativo previsto dall'articolo 23  della
legge 27 luglio 1978, n. 392. 
  11  .  Agli  interventi,  previsti  dal   presente   articolo,   di
consolidamento del suolo indispensabili per la esecuzione delle opere
di ricostruzione,  di  adeguamento  o  di  ripristino  degli  edifici
danneggiati provvede, nel contesto del piano di cui  all'articolo  2,
la regione siciliana tramite gli uffici del genio civile.