Art. 7. Autorizzazione di spesa 1. Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1991, di lire 70 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993. 2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le amministrazioni statali interessate e' effettuata, tenuto conto delle esigenze prospettate dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della difesa e dei lavori pubblici.