Art. 7. 
                       Autorizzazione di spesa 
 
  1. Per l'attuazione degli interventi di competenza dello  Stato  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di lire  190  miliardi  per  il  triennio  1991-1993,  in
ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1991, di lire 70 miliardi  per
l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993. 
  2.  La  ripartizione  delle  somme  di  cui  al  comma  1  tra   le
amministrazioni statali interessate e' effettuata, tenuto conto delle
esigenze prospettate dalle amministrazioni stesse,  con  decreto  del
Ministro per il coordinamento della  protezione  civile  da  emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, di concerto con i Ministri della difesa e dei lavori pubblici.