Art. 9. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, negli anni 1991-1994 si provvede: a) quanto a lire 200 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia"; b) quanto a lire 245 miliardi per il 1992, a lire 435 miliardi per il 1993 e a lire 950 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa". 2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7 e 8, commi 1 e 6, pari a lire 40 miliardi per il 1991, a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, si provvede: a) quanto a lire 40 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia"; b) quanto a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa". 3. Il Ministro dei tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CAPRIA, Ministro per il coordinamento della protezione civile Visto, il Guardasigilli: MARTELLI