Art. 9. 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  1,  comma  1,
negli anni 1991-1994 si provvede: 
    a)  quanto  a  lire  200   miliardi   per   il   1991,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo  parzialmente   utilizzando   l'accantonamento   "Fondo   di
solidarieta' nazionale per la Sicilia"; 
    b) quanto a lire 245 miliardi per il 1992, a  lire  435  miliardi
per  il  1993  e  a  lire  950  miliardi  per   il   1994,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Disposizioni   per   la
ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi  sismici
del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa". 
  2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7 e 8,  commi
1 e 6, pari a lire 40 miliardi per il 1991, a lire 115  miliardi  per
il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, si provvede: 
    a) quanto a lire 40 miliardi per il 1991, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Fondo  di  solidarieta'
nazionale per la Sicilia"; 
    b) quanto a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire  165  miliardi
per il 1993, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni  per
la ricostruzione e la  rinascita  delle  zone  colpite  dagli  eventi
sismici del dicembre 1990  nelle  province  di  Siracusa,  Catania  e
Ragusa". 
  3. Il Ministro dei tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI,     Presidente      del
                                   Consiglio dei Ministri 
                                   CAPRIA,    Ministro     per     il
                                   coordinamento   della   protezione
                                   civile 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI