Art. 2. 1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie. 2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore. 3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni. 4. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un tasso di interesse non superiore a quello fissato con il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 234 del 1989, in vigore al momento della stipula dei contratti medesimi. 5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse piu' favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato.