Art. 2. 
  1.  Per  la  corresponsione  dei  contributi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1, il Ministro della  marina  mercantile  autorizza  le
imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei  limiti
degli importi  del  contributo  concesso,  con  istituti  di  credito
nazionali od europei, i quali possono operare anche  in  deroga  alle
proprie norme statutarie. 
  2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1  e'  a  carico  dello
Stato ed  i  relativi  importi  sono  corrisposti  direttamente  agli
istituti di credito  che  hanno  concesso  i  mutui  anzidetti,  alle
scadenze di cui  al  comma  3,  in  venti  rate  semestrali,  secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su  proposta
del Ministro della marina mercantile.  Con  lo  stesso  decreto  sono
individuati  gli  istituti  di  credito  che  intendono  operare  nel
settore. 
  3. I contratti per  l'accensione  dei  mutui  di  cui  al  comma  1
prevedono un piano di ammortamento con  scadenze  semestrali,  al  30
giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno,  per  la  durata  di  dieci
anni. 
  4. I contratti per  l'accensione  dei  mutui  di  cui  al  comma  1
prevedono un tasso di interesse non superiore a quello fissato con il
decreto del Ministro del tesoro di cui al  comma  4  dell'articolo  9
della citata legge n. 234  del  1989,  in  vigore  al  momento  della
stipula dei contratti medesimi. 
  5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma
1, entro trenta giorni dalla notifica  dell'autorizzazione  e  dietro
presentazione di un piano di ammortamento calcolato in  relazione  ad
un tasso di interesse  piu'  favorevole  di  quello  praticato  dagli
istituti di credito,  possono  rivolgere  al  Ministro  della  marina
mercantile istanza per rinunciare alla accensione  del  mutuo  e  per
ottenere che i contributi di cui al comma  1  dell'articolo  1  siano
corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il
piano di ammortamento presentato.