Art. 3.
  1.  Il  contributo  di cui all'articolo 2 della citata legge n. 234
del 1989, corrisposto con le modalita' di cui  all'articolo  2  della
presente  legge,  e'  concesso  e liquidato, in via provvisoria, dopo
l'inizio dei lavori  di  costruzione  o  di  trasformazione,  per  un
importo   non   superiore   al  75  per  cento  del  prezzo  ritenuto
accettabile, per  i  lavori  medesimi,  dal  Ministero  della  marina
mercantile,  previa presentazione, da parte dell'impresa interessata,
di  idonea  fideiussione  bancaria.  La  fideiussione,  nel  caso  di
decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o
in  parte,  dal  diritto  al  contributo  e di conseguente anticipata
estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa  acceso,  garantisce
la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o
debba  versare  all'istituto  di  credito  finanziatore per capitale,
interessi ed oneri. La fideiussione e' prestata fino alla concessione
del contributo in via definitiva ai sensi del comma  2  del  presente
articolo.
  2.  Il contributo di cui al comma 1 e' concesso e liquidato, in via
definitiva,  alla  conclusione  dei  lavori  di  costruzione   o   di
trasformazione,   sulla   base  del  prezzo  congruo  definitivamente
accertato in tale momento, nonche' del calcolo per riferire, ai sensi
dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234  del  1989,
il  contributo alla data di stipulazione del contratto o alla data di
inizio dei lavori.
  3. Al comma 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234  del  1989,
sono  soppresse  le  parole: "e per un periodo non superiore a trenta
mesi".
  4. Agli eventuali maggiori oneri  derivanti  dall'applicazione  del
comma  3  si  provvede  nei  limiti  degli  stanziamenti  autorizzati
dall'articolo 1 della presente legge.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1989, come
          modificato dal presente articolo, si veda in nota  all'art.
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