Art. 4.
  1.  Il  contributo  di cui all'articolo 6 della citata legge n. 234
del 1989, corrisposto con le modalita' di cui  all'articolo  2  della
presente  legge,  e' concesso e liquidato, in via provvisoria, per un
importo pari al 50 per cento dell'importo del piano  di  investimento
approvato  ai  sensi  del  comma  4  del  medesimo articolo 6, previa
presentazione,  da  parte   dell'impresa   interessata,   di   idonea
fideiussione  bancaria.  La  fideiussione,  nel caso di decadenza per
qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal
diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione,  totale
o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo
Stato  degli  importi  che  lo  Stato  abbia  versato o debba versare
all'istituto di  credito  finanziatore  per  capitale,  interessi  ed
oneri.   La  fideiussione  e'  prestata  fino  alla  concessione  del
contributo in via definitiva  ai  sensi  del  comma  2  del  presente
articolo.
  2.  Il contributo di cui al comma 1 e' concesso e liquidato, in via
definitiva, a seguito della verifica della realizzazione del piano di
investimento,  nei  limiti  dell'ammontare  delle  spese   sostenute,
nonche' dell'importo del piano di investimento approvato.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  il  testo dell'art. 6 della legge n. 234/1989 si
          veda in nota all'art. 1.