Art. 5.
  1. I contributi di cui agli articoli 2, 6 e 7 della citata legge n.
234  del  1989  si considerano erogati in conto capitale e ad essi si
applica  la  disposizione  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma   3
dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.
  2.  Agli  eventuali  maggiori oneri derivanti dall'applicazione del
comma  1  si  provvede  nei  limiti  degli  stanziamenti  autorizzati
dall'articolo 1 della presente legge.
 
          Note all'art. 5:
             -  Per  il  testo degli articoli 2, 6 e 7 della legge n.
          234/1989 si veda in nota all'art. 1.
             - Si trascrive l'art. 55, comma 3, lettera b), del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato  con  D.P.R.  n.
          917/1986:
             "3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
               a) (omissis);
               b)  i  proventi  in  denaro  o  in natura conseguiti a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di cui alle lettere e) ed f)  del  comma  1  dell'art.  53.
          Tuttavia   l'ammontare  di  tali  proventi,  se  sia  stato
          accantonato in  apposito  fondo  del  passivo,  concorre  a
          formare  il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il
          fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla  copertura  di
          perdite  di  esercizio  o  i  beni ricevuti siano destinati
          all'uso personale o  familiare  dell'imprenditore  o  siano
          assegnati ai soci".