Art. 6. 
  1. Ai fini della concessione dei  contributi  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 1, il Ministro  della  marina  mercantile,  sentito  il
Consiglio superiore della marina mercantile, determina,  con  proprio
decreto,  la  tipologia  delle  iniziative  cui  destinare   in   via
prioritaria  i  benefici,  in   relazione   alla   loro   conformita'
all'interesse dell'economia nazionale ed alla loro  rispondenza  alle
finalita' di adeguamento strutturale della flotta. 
  2. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione dei
contributi di cui al comma 1 presentano  al  Ministero  della  marina
mercantile, oltre ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni,
anche idonea documentazione comprovante lo stato di consistenza e  la
situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese stesse, nonche' i
programmi  di  sviluppo  aziendale  che  esse  intendono   realizzare
mediante i  contributi  richiesti,  con  particolare  riferimento  al
settore d'impiego delle unita' da assistere.