Art. 7.
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato in lire 100.000 milioni per l'anno  1991,  in  lire  225.000
milioni per l'anno 1992 e in lire 325.000 milioni per l'anno 1993, si
provvede  mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1991,
all'uopo    utilizzando    l'apposito    accantonamento    "Industria
cantieristica  e  armatoriale  (Direttiva  CEE n. 81/363 e n. 87/167)
(limiti di impegno)".
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FACCHIANO,  Ministro  della  marina
                                  mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI