Art. 10.
  1.  Dopo  l'articolo  32-  bis del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1967,  aggiunto
dall'articolo  3  della  legge 7 febbraio 1979, n. 40, e' inserito il
seguente:
  "Art.  32-ter.  -  1.  Qualora,  successivamente   alla   data   di
pubblicazione  del  manifesto  di convocazione dei comizi elettorali,
pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti  la  perdita  del
diritto  elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del
primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa  notificare  all'elettore
una  comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso
non e' ammesso al voto,  disponendo,  nel  contempo,  il  ritiro  del
certificato elettorale, se gia' consegnato.
  2.  Copia  della  comunicazione  di cui al comma 1 e' consegnata al
presidente del seggio il quale ne  prende  nota,  nelle  liste  della
sezione accanto al nome dell'elettore.
  3.   Le   variazioni   alle   liste   elettorali  conseguenti  alle
determinazioni di  cui  al  comma  1  sono  eseguite  entro  il  mese
successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione".