Art. 10. 1. Dopo l'articolo 32- bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e' inserito il seguente: "Art. 32-ter. - 1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non e' ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se gia' consegnato. 2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 e' consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore. 3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione".