Art. 11.
  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  36  del  citato  testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967
e' sostituito dal seguente:
  "Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di  cui  al
secondo  comma  dell'articolo  4,  restano  o  sono  assegnati ad una
sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima
della emigrazione o, in mancanza, nella cui  circoscrizione  eleggono
il proprio domicilio".
  2.  All'articolo  36 del medesimo testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 223  del  1967,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma:
  "Gli  elettori  per i quali non possono applicarsi i criteri di cui
al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale  sia  diviso
in  piu'  collegi  per  l'elezione  del  Senato della Repubblica, dei
consigli  provinciali   o   dei   consigli   circoscrizionali,   sono
distribuiti  presso  le  singole  sezioni  in  eguale numero per ogni
collegio. A tal fine gli elettori  e  le  corrispondenti  sezioni  di
assegnazione   sono   individuati   rispettivamente   secondo  ordine
alfabetico e progressione numerica".
 
          Nota all'art. 11:
             -  L'art.  36  del  testo  unico  delle  leggi  per   la
          disciplina  dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la
          revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  come
          modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
             "Art. 36. - Il cittadino iscritto e' assegnato alla sede
          della   sezione   nella   cui  circoscrizione  ha,  secondo
          l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.
             Gli elettori residenti all'estero, ivi  compresi  quelli
          di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  4,  restano  o sono
          assegnati ad una sezione  nella  cui  circoscrizione  hanno
          avuto  l'ultima  residenza  prima  della  emigrazione o, in
          mancanza, nella  cui  circoscrizione  eleggono  il  proprio
          domicilio.
             Gli  elettori  per  i  quali  non  possono  applicarsi i
          criteri di cui  al  secondo  comma,  nel  caso  in  cui  il
          territorio   comunale   sia  diviso  in  piu'  collegi  per
          l'elezione  del  Senato  della  Repubblica,  dei   consigli
          provinciali   o   dei   consigli   circoscrizionali,   sono
          distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero  per
          ogni  collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti
          sezioni di assegnazione  sono  individuati  rispettivamente
          secondo ordine alfabetico e progressione numerica".