Art. 12.
  1.  Dopo  il  quinto  comma  dell'articolo 75 del testo unico delle
leggi recanti norme  per  la  elezione  della  Camera  dei  deputati,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e' inserito il seguente:
  "Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti  di
cui  ai  commi  secondo,  terzo,  quarto  e quinto sono personalmente
responsabili del recapito di essi; e'  vietato  ogni  stanziamento  o
tramite non previsto dalle citate disposizioni".
 
          Nota all'art. 12:
             -  L'art.  75  del testo unico delle leggi recanti norme
          per la elezione della Camera dei  deputati,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
          361,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   cosi'
          formulato:
             "Art.  75.  -  Il presidente dichiara il risultato dello
          scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale  fa
          compilare   un   estratto,  contenente  i  risultati  della
          votazione e  dello  scrutinio,  che  provvede  a  rimettere
          subito  alla  prefettura,  tramite il comune. Il verbale e'
          poi immediatamente  chiuso  in  un  plico,  che  dev'essere
          sigillato  col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente,
          da almeno due scrutatori e dai rappresentanti  delle  liste
          presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente.
             Il  presidente  o,  per  sua  delegazione  scritta,  due
          scrutatori,  recano  immediatamente  il  plico   chiuso   e
          sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede
          e  tutti  i  plichi  e  i  documenti  di cui al terzo comma
          dell'art. 72  alla  cancelleria  del  tribunale  nella  cui
          circoscrizione ha sede la sezione.
             La  cancelleria  del  tribunale  provvede  all'immediato
          inoltro  alla  cancelleria  della  corte  d'appello  o  del
          tribunale  del  capoluogo della circoscrizione dei plichi e
          dei documenti previsti dal comma precedente, nonche'  delle
          cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di
          cui all'art. 73.
             L'altro  esemplare  del  suddetto verbale e' depositato,
          nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove  ha
          sede  la  sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha
          diritto di prenderne conoscenza.
             Il plico delle schede spogliate, insieme con  l'estratto
          del  verbale  relativo  alla formazione e all'invio di esso
          nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato,  da
          due  membri  almeno dell'ufficio della sezione, al pretore,
          il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme,
          vi appone pure il sigillo della pretura e la propria  firma
          e redige verbale della consegna.
            Le  persone  incaricate  del  trasferimento  degli atti e
          documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto  e  quinto
          sono  personalmente  responsabili  del recapito di essi; e'
          vietato ogni stazionamento o  tramite  non  previsto  dalle
          citate disposizioni.
             Il  pretore  invita  gli  scrutatori ed i rappresentanti
          delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il  termine
          di  giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste,
          indicato nell'art. 67, n.  2, ed alla compilazione, a  cura
          del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato
          in  ciascun foglio, e in cui sono elencati gli elettori che
          non hanno votato.
             Gli  scrutatori  ed   i   rappresentanti   delle   liste
          intervenuti  possono  apporre  su  ciascun  foglio  la loro
          firma.
             L'estratto  e'  trasmesso,  non  oltre  il  sessantesimo
          giorno  successivo a quello della votazione, al sindaco del
          comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne  cura  il
          deposito,  per  quindici  giorni, nella segreteria, dandone
          pubblico avviso mediante manifesto.   Ogni  elettore  della
          circoscrizione    ha   diritto   di   prendere   conoscenza
          dell'estratto.
             Qualora non siasi  adempiuto  a  quanto  prescritto  nel
          secondo,  terzo  e  quarto  comma del presente articolo, il
          presidente della corte di appello o del tribunale puo'  far
          sequestrare  i  verbali,  le  urne,  le  schede  e le carte
          ovunque si trovino.
             Le spese tutte per le operazioni indicate  in  questo  e
          negli  articoli  precedenti  sono  anticipate  dal comune e
          rimborsate dallo Stato".