Art. 13.
  1.  Il  quarto  comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera  dei  deputati,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e'
sostituito dal seguente:
  "Chiunque,   appartenendo   all'ufficio   elettorale,  ostacola  la
trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali,  di  liste
di   candidati,   carte,  plichi,  schede  od  urne,  ritardandone  o
rifiutandone  la  consegna  od  operandone  il   trafugamento   anche
temporaneo,  e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la
multa da lire due milioni a lire quattro milioni".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
                                  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 13:
             - L'art. 104 del testo unico delle leggi  recanti  norme
          per  la  elezione  della Camera dei deputati, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361,  come gia' modificato sulla base degli aumenti di pena
          stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e
          dall'art. 113,  primo  e  secondo  comma,  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,  e  come ulteriormente modificato
          dall'art. 17 della legge 21 marzo  1990,  n.  53,  e  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art. 104. - Chiunque concorre all'ammissione al voto di
          chi  non  ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o
          concorre  a  permettere  a  un  elettore  non   fisicamente
          impedito  di  farsi assistere da altri nella votazione e il
          medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non
          conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi
          a due anni e con la multa sino  a  lire  2.000.000.  Se  il
          reato  e'  commesso  da coloro che appartengono all'ufficio
          elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione  fino
          a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
             Chiunque,  appartenendo all'ufficio elettorale, con atti
          od omissioni contrari  alla  legge,  rende  impossibile  il
          compimento   delle  operazioni  elettorali,  o  cagiona  la
          nullita' delle elezioni o ne  altera  il  risultato,  o  si
          astiene  dalla  proclamazione dell'esito delle votazioni e'
          punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa
          da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
             Chiunque,    appartenendo    all'ufficio     elettorale,
          contravviene  alle disposizioni dell'art. 68, e' punito con
          la reclusione da tre a sei mesi.
             Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale,  ostacola
          la   trasmissione,   prescritta   dalla   legge,  di  liste
          elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od
          urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone
          il  trafugamento  anche  temporaneo,  e'  punito   con   la
          reclusione  da  tre a sette anni e con la multa da lire due
          milioni a lire quattro milioni.
            Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale,  impedisce
          la   trasmissione,   prescritta   dalla   legge,  di  liste
          elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od
          urne,   rifiutandone   la   consegna   od   operandone   il
          trafugamento,  e'  punito  con la reclusione da tre a sette
          anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
             Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di in-
          serire nel processo  verbale  o  di  allegarvi  proteste  o
          reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi
          a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
             I   rappresentanti   delle   liste   di   candidati  che
          impediscono  il  regolare   compimento   delle   operazioni
          elettorali  sono  puniti  con la reclusione da due a cinque
          anni e con la multa di lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
             Chiunque, al fine di votare senza averne diritto,  o  di
          votare  un'altra  volta,  fa  indebito  uso del certificato
          elettorale e' punito con la pena della  reclusione  da  sei
          mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
             Chiunque,  al  fine  di impedire il libero esercizio del
          diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e'
          punito con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa
          sino a lire 4.000.000".