Art. 2.
  1.  All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "nel registro
della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE)".
  2. All'articolo 4 del medesimo testo unico  approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  223 del 1967, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  "Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che
sono iscritti all'ufficio  anagrafe  del  comune  di  Roma,  a  norma
dell'articolo  5  del  regolamento  per  l'esecuzione  della legge 27
ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento  degli  italiani
all'estero,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre 1989, n. 323".
 
           Nota all'art. 2:
             - L'art. 4 del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  20  marzo  1967, n. 223, come modificato
          dalla presente legge, e' cosi' formulato:
             "Art.  4.  -  Sono  iscritti   d'ufficio   nelle   liste
          elettorali  i  cittadini  che,  possedendo  i requisiti per
          essere  elettori  e  non  essendo  incorsi  nella   perdita
          definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono
          compresi  nell'anagrafe  della  popolazione  residente  nel
          comune o nell'anagrafe degli italiani residenti  all'estero
          (AIRE).
             Le  norme  di  cui  al primo comma si applicano anche ai
          cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune
          di  Roma,  a  norma  dell'art.  5   del   regolamento   per
          l'esecuzione   della   legge   27  ottobre  1988,  n.  470,
          sull'anagrafe ed il censimento degli  italiani  all'estero,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          settembre 1989, n. 323".