Art. 2. 1. All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)". 2. All'articolo 4 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323".
Nota all'art. 2: - L'art. 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 4. - Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'art. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323".