Art. 3.
  1.  Al primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1967,  come
sostituito  dall'articolo  15  della  legge  8  marzo 1975, n. 39, le
parole: "hanno compiuto o" sono soppresse.
 
          Nota all'art. 3:
             - L'art. 7 del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  20  marzo  1967, n. 223, gia' modificato
          dall'art. 15 della legge  8  marzo  1975,  n.  39,  e  come
          ulteriormente  modificato  dalla  presente  legge, e' cosi'
          formulato:
             "Art. 7. - L'aggiornamento  delle  liste  elettorali  si
          effettua  a  mezzo  di due revisioni semestrali, secondo le
          modalita' e nei termini previsti dal presente  titolo,  con
          la  iscrizione  di coloro che compiano il diciottesimo anno
          di eta', rispettivamente, dal 1› gennaio al 30 giugno e dal
          1› luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle
          condizioni di cui all'art. 4.
             Le variazioni  apportate  alle  liste  elettorali  hanno
          effetto,  rispettivamente, il 1› gennaio ed il 1› luglio di
          ogni anno".