Art. 3. 1. Al primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39, le parole: "hanno compiuto o" sono soppresse.
Nota all'art. 3: - L'art. 7 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, gia' modificato dall'art. 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 7. - L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno".