Art. 4.
  1.  Al primo comma dell'articolo 8 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1967,  come
sostituito  dall'articolo  16  della  legge 8 marzo 1975, n. 39, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, le parole: "dell'anagrafe" sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle anagrafi di cui all'articolo 4";
    b)  alla  lettera  a), le parole: "nel registro della popolazione
stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti:  "nelle  anagrafi
di  cui all'articolo 4" e le parole: "o che lo avessero gia' compiuto
ed abbiano, a qualsiasi titolo,  diritto  di  essere  iscritti  nelle
liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella
condizione di cui all'articolo 4";
    c)  alla  lettera  b), le parole: "nel registro della popolazione
stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti:  "nelle  anagrafi
di  cui all'articolo 4" e le parole: "o che lo avessero gia' compiuto
ed abbiano, a qualsiasi titolo,  diritto  ad  essere  iscritti  nelle
liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella
condizione di cui all'articolo 4".
  2.  Al  secondo  comma  dell'articolo  8  del  medesimo testo unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  223  del
1967,  le parole: "del registro di popolazione" sono sostituite dalle
seguenti: "delle anagrafi".
 
          Nota all'art. 4:
             - L'art. 8 del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  20  marzo  1967, n. 223, gia' modificato
          dall'art. 16 della legge  8  marzo  1975,  n.  39,  e  come
          ulteriormente  modificato  dalla  presente  legge, e' cosi'
          formulato:
             "Art. 8. - Il sindaco, in base ai registri  dello  stato
          civile  e  delle  anagrafi di cui all'art. 4 e sulla scorta
          dello schedario elettorale, provvede:
              a) entro il mese di febbraio, alla compilazione  di  un
          elenco  in  ordine alfabetico, distinto per uomini e donne,
          di coloro che, trovandosi iscritti nelle  anagrafi  di  cui
          all'art.  4  alla  data  del  15  febbraio,  compiranno  il
          diciottesimo anno di eta' dal 1› luglio al 31 dicembre e si
          trovino nella condizione di cui all'art. 4;
               b) entro il mese di agosto, alla  compilazione  di  un
          elenco  in  ordine alfabetico, distinto per uomini e donne,
          di coloro che trovandosi iscritti  nelle  anagrafi  di  cui
          all'art.   4   alla  data  del  15  agosto,  compiranno  il
          diciottesimo anno di eta'  dal  1›  gennaio  al  30  giugno
          dell'anno  successivo  e si trovino nella condizione di cui
          all'art. 4.
             In caso di distruzione totale o parziale o  d'irregolare
          tenuta   delle  anagrafi,  vi  suppliscono  le  indicazioni
          fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di  leva
          e  dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.
          Ove  manchino  anche tali indicazioni, puo' farsi ricorso a
          registri, atti e documenti in possesso  di  altri  enti  od
          uffici".