Art. 4. 1. Al primo comma dell'articolo 8 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 16 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "dell'anagrafe" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi di cui all'articolo 4"; b) alla lettera a), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui all'articolo 4" e le parole: "o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4"; c) alla lettera b), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui all'articolo 4" e le parole: "o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4". 2. Al secondo comma dell'articolo 8 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "del registro di popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi".
Nota all'art. 4: - L'art. 8 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, gia' modificato dall'art. 16 della legge 8 marzo 1975, n. 39, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 8. - Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'art. 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede: a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'art. 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1 luglio al 31 dicembre e si trovino nella condizione di cui all'art. 4; b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'art. 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nella condizione di cui all'art. 4. In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, puo' farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici".