Art. 5.
  1.  L'articolo  10 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  223  del  1967,  come   sostituito
dall'articolo  17  della legge 8 marzo 1975, n. 39, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 10.  -  1.  L'autorita'  provinciale  di  pubblica  sicurezza
trasmette  ai  comuni,  rispettivamente  entro  il  20 marzo ed il 20
settembre, l'elenco dei cittadini  che  si  trovino  sottoposti  alle
misure  di  prevenzione  previste  dall'articolo  3  della  legge  27
dicembre 1956, n. 1423, come da  ultimo  modificato  dall'articolo  4
della  legge  3  agosto  1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo
anno di eta' entro il semestre successivo".