Art. 5. 1. L'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 17 della legge 8 marzo 1975, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di eta' entro il semestre successivo".