Art. 6.
  1.  L'articolo  11 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  223  del  1967,  come   sostituito
dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  11. - 1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere,
in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste  elettorali  del
comune di nascita.
   2.  La  domanda,  diretta  al  sindaco del comune di nascita, deve
essere inoltrata per il tramite della competente autorita'  consolare
e  deve  contenere  l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto.
  3. Il sindaco, per il tramite della autorita'  consolare,  notifica
le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
  4.  I  cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone
che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di
entrata in vigore della presente legge,  non  fanno  piu'  parte  del
territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di
cui  ai  commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali
di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui  al  comma
2.  Alla  domanda  deve  essere allegato atto o certificato dal quale
risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
  5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e  4  produce  la
conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
  6.  Della  condizione  di  cittadino  residente all'estero e' fatta
apposita  annotazione  nello  schedario  elettorale  e  nelle   liste
sezionali".