Art. 7.
  1.  Il  quarto  comma  dell'articolo  16  del  citato  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967
e' sostituito dal seguente:
  "Nel secondo elenco la commissione propone la  cancellazione  degli
iscritti  che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo
4 per irreperibilita'".
 
          Nota all'art. 7:
             -  L'art.  16  del  testo  unico  delle  leggi  per   la
          disciplina  dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la
          revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  come
          modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
             "Art.  16.  - Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di
          ciascun anno, la commissione  elettorale  comunale  procede
          alla  formazione,  in  ordine  alfabetico,  di  due elenchi
          separati per la revisione semestrale delle liste.
             Gli elenchi, in duplice copia,  devono  essere  distinti
          per uomini e donne.
             Nel  primo  elenco  la  commissione elettorale comunale,
          sulla  scorta  dell'elenco  di  cui  all'art.  8,   propone
          l'iscrizione  di  coloro  i quali risultino in possesso dei
          requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste  elettorali
          ai sensi del precedente art. 4.
            Nel    secondo   elenco   la   commissione   propone   la
          cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle
          anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilita'.
             Accanto a ciascun nominativo va  apposta  un'annotazione
          indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione
          o la cancellazione e' proposta".