Art. 7. 1. Il quarto comma dell'articolo 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 e' sostituito dal seguente: "Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo 4 per irreperibilita'".
Nota all'art. 7: - L'art. 16 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 16. - Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste. Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne. Nel primo elenco la commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4. Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilita'. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione e' proposta".