Art. 8.
  1. Il terzo comma dell'articolo 27 del citato testo unico approvato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 223 del 1967, come
modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno  1989,  n.
244, e' sostituito dal seguente:
  "Le   funzioni   di   segretario   della   commissione   elettorale
circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel  comune
capoluogo  del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari
di  ruolo  del  comune  designati   dal   sindaco;   in   seno   alle
sottocommissioni  istituite  presso  altri comuni, le stesse funzioni
sono svolte dal segretario del comune che ne e' sede o  da  impiegati
dello stesso, designati dal sindaco".
 
          Nota all'art. 8:
             -   L'art.  27  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
          disciplina dell'elettorato attivo e  per  la  tenuta  e  la
          revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo 1967, n. 223, come
          gia' modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno
          1989, n. 244, e come modificato dalla  presente  legge,  e'
          cosi' formulato:
             "Art. 27. - La commissione elettorale circondariale e le
          sottocommissioni   compiono   le   proprie  operazioni  con
          l'intervento del presidente e di almeno due commissari.
             Le decisioni sono adottate a  maggioranza  di  voti;  in
          caso di parita' prevale il voto del presidente.
            Le  funzioni  di  segretario della commissione elettorale
          circondariale e delle relative  sottocommissioni  istituite
          nel  comune  capoluogo  del  circondario  sono  svolte  dal
          segretario o da funzionari di ruolo  del  comune  designati
          dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso
          altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario
          del  comune  che  ne  e'  sede o da impiegati dello stesso,
          designati dal sindaco.
             Di tutte le operazioni  il  segretario  redige  processi
          verbali  che  sono  sottoscritti  da  lui e da ciascuno dei
          membri presenti alle sedute.
             Le decisioni devono essere  motivate;  quando  esse  non
          siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di
          ciascuno  dei  commissari  e  le  ragioni addotte anche dai
          dissenzienti.
             Copia dei verbali e'  trasmessa,  entro  il  termine  di
          giorni   cinque,   al  prefetto  ed  al  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale competente per territorio".