Art. 9.
  1.  Il  numero 3) del primo comma dell'articolo 32 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  n.  223
del 1967 e' sostituito dal seguente:
   "3)  della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza
o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il
questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che  applicano
le  misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
nonche' il cancelliere o il funzionario  competenti  alla  formazione
delle  schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale,
inviano, ciascuno per la parte di  competenza,  certificazione  delle
sentenze  e  dei  provvedimenti  che importano la perdita del diritto
elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando  il
luogo  di  residenza  non  sia  conosciuto,  a  quello di nascita. La
certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni  di
competenza.  Se  la  persona alla quale si riferisce la sentenza o il
provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del  comune
al  quale e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali
accertamenti  per  mezzo  degli  organi  di  pubblica  sicurezza,  la
partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e' compreso;".
 
          Nota all'art. 9:
             -   L'art.  32  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
          disciplina dell'elettorato attivo e  per  la  tenuta  e  la
          revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo 1967, n. 223, come
          gia' modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n.
          40, e dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n.    244,  e
          come  ulteriormente  modificato  dalla  presente  legge, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  32.  -  Alle  liste  elettorali,  rettificate  in
          conformita'    dei   precedenti   articoli,   non   possono
          apportarsi, sino alla revisione  del  semestre  successivo,
          altre variazioni se non in conseguenza:
              1) della morte;
              2) della perdita della cittadinanza italiana.
             Le  circostanze  di  cui  al  presente  ed al precedente
          numero debbono risultare da documento autentico;
               3) della perdita del diritto elettorale,  che  risulti
          da   sentenza   o  da  altro  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria. A tale scopo,  il  questore  incaricato  della
          esecuzione  dei  provvedimenti  che  applicano le misure di
          prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche'
          il cancelliere o il funzionario competenti alla  formazione
          delle  schede  e  dei fogli complementari per il casellario
          giudiziale, inviano, ciascuno per la parte  di  competenza,
          certificazione  delle  sentenze  e  dei  provvedimenti  che
          importano la perdita del diritto elettorale  al  comune  di
          residenza  dell'interessato  ovvero,  quando  il  luogo  di
          residenza non sia  conosciuto,  a  quello  di  nascita.  La
          certificazione   deve   essere   trasmessa  all'atto  delle
          registrazioni  di  competenza.  Se la persona alla quale si
          riferisce  la  sentenza  o  il  provvedimento  non  risulti
          iscritta  nelle  liste  elettorali  del  comune al quale e'
          stata comunicata la notizia, il  sindaco,  previ  eventuali
          accertamenti  per mezzo degli organi di pubblica sicurezza,
          la partecipa al comune nelle  cui  liste  il  cittadino  e'
          compreso;
              4)  del trasferimento della residenza. Gli iscritti che
          hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle
          relative  liste,  in  base  al   certificato   dell'ufficio
          anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro
          di  popolazione.  I  gia'  iscritti  nelle liste, che hanno
          acquistato la residenza nel  comune,  sono  iscritti  nelle
          relative  liste, in base alla dichiarazione del sindaco del
          comune di provenienza, attestante l'avvenuta  cancellazione
          da  quelle  liste.  La dichiarazione e' richiesta d'ufficio
          dal comune di nuova iscrizione anagrafica;
              5) dell'acquisto  del  diritto  elettorale  per  motivi
          diversi  dal compimento del diciottesimo anno di eta' o del
          riacquisto del diritto stesso per la  cessazione  di  cause
          ostative.
             Ai  fini  della  iscrizione  il  sindaco  deve acquisire
          presso l'ufficio  anagrafico  e  richiedere  al  casellario
          giudiziale   e   all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  le
          certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e'
          in possesso dei requisiti  di  legge  per  l'esercizio  del
          diritto di voto nel comune.
            Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza
          del  segretario,  dalla commissione elettorale comunale che
          vi  allega  copia  dei  suindicati  documenti;  le   stesse
          variazioni  sono apportate alle liste di sezione. Copia del
          verbale  relativo  a  tali  operazioni  e'   trasmesso   al
          prefetto,   al   procuratore  della  Repubblica  presso  il
          tribunale competente per territorio ed al presidente  della
          commissione elettorale circondariale.
             La   commissione  elettorale  circondariale  apporta  le
          variazioni risultanti dagli anzidetti verbali  nelle  liste
          generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
          ed ha facolta' di richiedere gli atti al comune.
            Alle   operazioni   previste  dal  presente  articolo  la
          commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
          mesi e, in ogni caso, non oltre la  data  di  pubblicazione
          del  manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
          variazione di cui  ai  numeri  2,  3  e  4;  non  oltre  il
          trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
          variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno
          anteriore  alla  data  delle elezioni, per le variazioni di
          cui al n. 1.
             Le deliberazioni della commissione  elettorale  comunale
          relative  alle  variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono
          essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
             Le deliberazioni della commissione  elettorale  comunale
          relative  alle  variazioni  di  cui  al  n.  5,  unitamente
          all'elenco  degli  elettori  iscritti  ed   alla   relativa
          documentazione, sono depositate nella segreteria del comune
          durante  i primi cinque giorni del mese successivo a quello
          della adozione delle variazioni  stesse.  Del  deposito  il
          sindaco  da'  preventivo, pubblico avviso, con manifesto da
          affigere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
             Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti  commi  e'
          ammesso  ricorso  alla commissione elettorale cincondariale
          nel termine di dieci  giorni,  rispettivamente  dalla  data
          della notificazione o dalla data del deposito.
             La  commissione  circondariale  decide  sui  ricorsi nel
          termine di quindici giorni dalla loro ricezione  e  dispone
          le conseguenti eventuali variazioni.
             Le  decisioni  sono  notificate agli interessati, a cura
          del sindaco, con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma
          precedente.
             Per  i  cittadini  residenti  all'estero si osservano le
          disposizioni degli articoli 11, 20 e 29".