Art. 10. 
                      Acquisizione di immobili 
  1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui
all'articolo 8, e fino al limite  massimo  del  30  per  cento  delle
stesse, il Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  su  proposta   del   Ministro
dell'interno, determina, con proprio  decreto,  la  quota  dei  fondi
disponibili da parte degli enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di  fabbricati,
ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche
se prive del relativo progetto, in deroga  a  quanto  previsto  dalla
normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed  in  deroga
agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorche'  approvati.  Gli
enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui
all'articolo 8, operano sulla base di priorita' indicate dal Ministro
dell'interno. 
  2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani  di
investimento di cui al  comma  1  sono  concessi  in  locazione  alle
amministrazioni  destinatarie.  In  caso  di  successiva  vendita  il
termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione,
stabilito dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio  1978,
n. 392, e' elevato a centottanta giorni. 
  3. Il Ministro dell'interno,  sentito  il  Ministro  della  difesa,
individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere  e  le
realizzazioni  immobiliari  da  considerarsi  destinate  alla  difesa
militare dello Stato  ai  sensi  dell'articolo  81  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616,   dandone
comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.