Art. 10. Acquisizione di immobili 1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'articolo 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorche' approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'articolo 8, operano sulla base di priorita' indicate dal Ministro dell'interno. 2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' elevato a centottanta giorni. 3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.