Art. 11. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1992, lire 200.000 milioni per l'anno 1993 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia - (limiti di impegno)".