Art. 11. 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente  capo,  pari  a
lire 100.000 milioni per l'anno 1992, lire 200.000 milioni per l'anno
1993 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1994,  si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del  bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 all'uopo utilizzando
lo specifico  accantonamento  "Potenziamento  infrastrutturale  delle
forze di polizia - (limiti di impegno)".