Art. 12. 
                       Aumento degli organici 
  1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco le relative  dotazioni  organiche  dei
capi reparto, dei capi squadra e  dei  vigili  sono  complessivamente
aumentate di  milleottantasette  unita'  ripartite,  rispettivamente,
come segue: settantacinque,  centocinquantatre  e  duecentosettantuno
unita' a partire dal 1› gennaio 1993;  ottantasei,  centottantatre  e
trecentodiciannove unita' a partire dal 1› gennaio 1994. 
  2. Per le esigenze di cui al comma 1  le  dotazioni  organiche  del
ruolo del supporto amministrativo contabile del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco  sono  incrementate  di  trecentoventicinque  unita'
ripartite come segue: 
   responsabile amministrativo . . . . . . . . . . .  .  .  .  n.  32
   assistente amministrativo . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  "  36
   responsabile amministrativo contabile . . . . .  .  .  .  .  "  32
   ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  "  36
   operatore amministrativo contabile . . . . . . . . . . . " 34 
   dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 155 
  3. Il predetto aumento e' attuato, per  ciascuna  qualifica,  nella
misura del cinquanta per cento per anno a decorrere  dal  1›  gennaio
1993 e dal 1 gennaio 1994. 
  4. La spesa derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
valutata in lire 21.673 milioni per l'anno 1993  ed  in  lire  46.320
milioni a decorrere dall'anno 1994. 
  5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di  beni  e
servizi connessi con l'aumento degli  organici  di  cui  al  presente
articolo, e' autorizzata per gli anni 1993 e 1994, la maggiore  spesa
annua in misura non superiore al 10 per cento  di  quella  occorrente
per il predetto aumento degli organici.