Art. 13. 
  1. Ai fini dell'attuazione di un  programma  di  potenziamento  dei
mezzi e delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi interventi  da
finanziare nell'ambito delle disponibilita' di cui  all'articolo  11,
coerentemente con l'attuazione del programma di cui  all'articolo  8,
secondo i criteri di cui al medesimo articolo 8 e all'articolo 9.