Art. 13. 1. Ai fini dell'attuazione di un programma di potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi interventi da finanziare nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 11, coerentemente con l'attuazione del programma di cui all'articolo 8, secondo i criteri di cui al medesimo articolo 8 e all'articolo 9.