Art. 14. 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'onere derivante dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 12, valutato in lire 23.840 milioni per l'anno  1993  ed
in lire 50.952 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese  le  spese  per
acquisto di beni  e  servizi  pari,  rispettivamente,  a  lire  2.167
milioni per l'anno 1993 ed a lire 4.632 milioni per l'anno 1994 -  si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1992,
all'uopo  utilizzando  parzialmente  l'accantonamento  "Potenziamento
delle forze di polizia". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.