Art. 14. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, valutato in lire 23.840 milioni per l'anno 1993 ed in lire 50.952 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.167 milioni per l'anno 1993 ed a lire 4.632 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.