Art. 2. Arma dei carabinieri 1. Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono incrementati complessivamente di quattromiladuecentododici unita', ripartite come segue: ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.231 carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 2. Gli incrementi di organico degli ufficiali sono realizzati secondo le modalita' indicate nella tabella B-bis allegata al presente decreto che sostituisce il quadro II della tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. 3. Gli incrementi di organico dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono realizzati nel triennio 1992-1994 a decorrere dal 1 gennaio 1992, secondo le progressioni indicate nelle tabelle C e D allegate al presente decreto. Conseguentemente, gli organici dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono stabiliti come segue: a) sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 29.531 b) appuntati e carabinieri . . . . . . . . . . . . " 68.050 4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutata in lire 18.171 milioni per l'anno 1992, in lire 70.554 milioni per l'anno 1993, in lire 120.753 milioni per l'anno 1994, in lire 157.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 161.282 milioni a decorrere dall'anno 1996.