Art. 2. 
                        Arma dei carabinieri 
  1.  Gli  organici  degli  ufficiali,  dei  sottufficiali  e   degli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri  sono  incrementati
complessivamente di quattromiladuecentododici unita', ripartite  come
segue: 
   ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  481
   sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.231 
   carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
  2. Gli incrementi  di  organico  degli  ufficiali  sono  realizzati
secondo  le  modalita'  indicate  nella  tabella  B-bis  allegata  al
presente decreto che sostituisce il quadro  II  della  tabella  n.  1
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. 
  3. Gli  incrementi  di  organico  dei  sottufficiali,  appuntati  e
carabinieri sono realizzati nel triennio 1992-1994 a decorrere dal 1›
gennaio 1992, secondo le progressioni indicate nelle tabelle  C  e  D
allegate al presente  decreto.  Conseguentemente,  gli  organici  dei
sottufficiali, appuntati e carabinieri sono stabiliti come segue: 
    a) sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 29.531 
    b) appuntati e carabinieri . . . . . . . . . . . . " 68.050 
  4. La spesa derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
valutata in lire 18.171 milioni  per  l'anno  1992,  in  lire  70.554
milioni per l'anno 1993, in lire 120.753 milioni per l'anno 1994,  in
lire 157.000 milioni per l'anno 1995 ed in  lire  161.282  milioni  a
decorrere dall'anno 1996.