Art. 3 
                   Corpo della guardia di finanza 
 
  1.  Gli  organici  degli   ufficiali   del   ruolo   normale,   dei
sottufficiali, degli appuntati  e  dei  finanzieri  del  Corpo  della
guardia di finanza, quali risultano dalla tabelle 2 e 5 allegate alla
legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate  dall'articolo  13  del
decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono aumentati complessivamente
di duemilacentotrentaquattro unita', ripartite come segue: 
    a) ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
    b) sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.539 
    c) appuntati e finanzieri . . . . . . . . . . . . . . . 372 
  2.  Gli  organici  degli   ufficiali   del   ruolo   normale,   dei
sottufficiali,  appuntati   e   finanzieri   sono,   rispettivamente,
stabiliti in conformita' alle tabelle E  e  F  allegate  al  presente
decreto. Gli organici in  aumento  rispetto  a  quelli  vigenti  sono
realizzati in due anni, a decorrere dal 1› gennaio 1993,  secondo  le
progressioni indicate nelle tabelle  G  ed  H  allegate  al  presente
decreto,  che  sostituiscono,  rispettivamente,  le  tabelle  3  e  5
allegate alla legge 25 maggio  1989,  n.  190,  come  modificate  dal
decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 359 del 1990. 
  3. Le promozioni di cui alla  tabella  2  allegata  alla  legge  25
maggio 1989, n. 190, come modificata  dal  decretolegge  n.  276  del
1990, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  359  del  1990,
sono aumentate secondo quanto indicato nella tabella  1  allegata  al
presente decreto. A  decorrere  dal  1  gennaio  1995  le  promozioni
annuali al grado di maggiore previste dalla  citata  tabella  2  sono
pari a cinquantuno unita'. 
  4. La tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989,  n.  190,  come
modificata  dal  decreto-legge  n.  276  del  1990,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  359  del  1990,  e'  sostituita  dalla
tabella L allegata al presente decreto. 
  5. A decorrere dal 1› gennaio 1992, nella  tabella  2,  di  cui  al
comma 3, le parole: "Un quarto dei generali  di  brigata  non  ancora
valutati" e "Un quinto  dei  colonnelli  non  ancora  valutati"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole: "Un quinto dei generali di
brigata non ancora valutati" e "Un sesto dei  colonnelli  non  ancora
valutati". 
  6. Per effetto delle modifiche riportate nel presente articolo,  la
tabella 2 allegata alla legge 25 maggio  1989,  n.  190,  cosi'  come
modificata dall'articolo 13 della citata legge 30 novembre  1990,  n.
359, e' sostituita dalla tabella M allegata al presente decreto. 
  7. Per fare fronte agli aumenti organici degli ufficiali del  ruolo
normale, previsti dalla tabella F allegata al  presente  decreto,  il
Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento  di  sottotenenti
in servizio permanente effettivo, e' autorizzato  a  indire  concorsi
straordinari, per  titoli  ed  esami,  riservati  agli  ufficiali  di
complemento, di eta' non superiore a trenta anni, che: 
    a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di  prima  nomina
nella guardia di finanza; 
    b) siano riconosciuti meritevoli  di  parteciparvi  per  qualita'
morali, di carattere e per precedenti disciplinari; 
    c) non si trovino nella condizione  di  inidonei  all'avanzamento
nel congedo. 
  8. I concorsi di cui al  comma  7  sono  indetti  con  decreto  del
Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di eta'  previsti
per l'ammissione ai pubblici  concorsi  e  con  l'applicazione  delle
disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11,
della  legge  28  giugno  1986,  n.  338,  concernente   i   concorsi
straordinari di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo
4. 
  9. Il Ministro delle finanze e' autorizzato, per il reclutamento di
sette capitani del ruolo speciale istituito con legge 25 maggio 1989,
n. 190, a bandire un concorso, per titoli, riservato  agli  ufficiali
piloti di completamento dell'Aeronautica  militare  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) prestino o abbiano prestato servizio nel Corpo  della  guardia
di finanza, in posizione di richiamo; 
    b) siano in possesso dei requisiti prescritti per  il  pilotaggio
degli aeromobili militari in dotazione  al  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
    c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al  concorso  per
qualita' morali, di carattere e per precedenti disciplinari. 
  10. Le modalita' di svolgimento del concorso  di  cui  al  comma  9
saranno  determinate  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze;  i
vincitori saranno nominati capitani in servizio permanente  effettivo
del ruolo speciale con decorrenza dalla data successiva a  quella  di
approvazione della graduatoria del concorso stesso e saranno iscritti
nel  relativo  ruolo  secondo  l'ordine   ottenuto   nella   predetta
graduatoria. 
  11. La spesa derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
valutata in lire 26.553 milioni  per  l'anno  1993,  in  lire  59.174
milioni per l'anno 1994, in lire 77.939 milioni per l'anno 1995 ed in
lire 81.620 milioni a decorrere dall'anno 1996.