Art. 3 Corpo della guardia di finanza 1. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalla tabelle 2 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dall'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono aumentati complessivamente di duemilacentotrentaquattro unita', ripartite come segue: a) ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 b) sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.539 c) appuntati e finanzieri . . . . . . . . . . . . . . . 372 2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, appuntati e finanzieri sono, rispettivamente, stabiliti in conformita' alle tabelle E e F allegate al presente decreto. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti sono realizzati in due anni, a decorrere dal 1 gennaio 1993, secondo le progressioni indicate nelle tabelle G ed H allegate al presente decreto, che sostituiscono, rispettivamente, le tabelle 3 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990. 3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decretolegge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, sono aumentate secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata al presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla citata tabella 2 sono pari a cinquantuno unita'. 4. La tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, e' sostituita dalla tabella L allegata al presente decreto. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1992, nella tabella 2, di cui al comma 3, le parole: "Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati" e "Un quinto dei colonnelli non ancora valutati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "Un quinto dei generali di brigata non ancora valutati" e "Un sesto dei colonnelli non ancora valutati". 6. Per effetto delle modifiche riportate nel presente articolo, la tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, cosi' come modificata dall'articolo 13 della citata legge 30 novembre 1990, n. 359, e' sostituita dalla tabella M allegata al presente decreto. 7. Per fare fronte agli aumenti organici degli ufficiali del ruolo normale, previsti dalla tabella F allegata al presente decreto, il Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo, e' autorizzato a indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento, di eta' non superiore a trenta anni, che: a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella guardia di finanza; b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualita' morali, di carattere e per precedenti disciplinari; c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo. 8. I concorsi di cui al comma 7 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi e con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, della legge 28 giugno 1986, n. 338, concernente i concorsi straordinari di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 4. 9. Il Ministro delle finanze e' autorizzato, per il reclutamento di sette capitani del ruolo speciale istituito con legge 25 maggio 1989, n. 190, a bandire un concorso, per titoli, riservato agli ufficiali piloti di completamento dell'Aeronautica militare in possesso dei seguenti requisiti: a) prestino o abbiano prestato servizio nel Corpo della guardia di finanza, in posizione di richiamo; b) siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari in dotazione al Corpo della guardia di finanza; c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualita' morali, di carattere e per precedenti disciplinari. 10. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 9 saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze; i vincitori saranno nominati capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale con decorrenza dalla data successiva a quella di approvazione della graduatoria del concorso stesso e saranno iscritti nel relativo ruolo secondo l'ordine ottenuto nella predetta graduatoria. 11. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutata in lire 26.553 milioni per l'anno 1993, in lire 59.174 milioni per l'anno 1994, in lire 77.939 milioni per l'anno 1995 ed in lire 81.620 milioni a decorrere dall'anno 1996.