Art. 5 
Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego  di  personale
                       delle forze di polizia 
 
  1. Ferme restando le attribuzioni e  i  compiti  dell'autorita'  di
pubblica sicurezza e dell'autorita' doganale,  nonche'  i  poteri  di
polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli
organi  locali  dell'Amministrazione  della  navigazione  aerea,   e'
consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo e di
vigilanza degli impianti di servizio e tecnologici, degli  aeromobili
e degli altri beni esistenti nell'ambito  aeroportuale,  per  il  cui
espletamento non e' richiesto l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o
l'impiego di appartenenti alle forze di polizia. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  il  Ministro  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce
le condizioni e le modalita' per  l'affidamento  in  concessione  dei
servizi  predetti,  i  requisiti  dei  soggetti   concessionari,   le
caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione
eventualmente adoperate, nonche'  ogni  altra  prescrizione  ritenuta
necessaria per assicurare il  regolare  svolgimento  delle  attivita'
aeroportuali. 
  3. Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  decreto,  determina
altresi' gli importi dovuti all'erario dal  concessionario  e  quelli
posti  a  carico  dell'utenza  a  copertura   dei   costi   e   quale
corrispettivo del servizio reso. 
  4. In caso di necessita' l'autorita' di  pubblica  sicurezza  o  il
direttore dell'aeroporto possono  richiedere  che  siano  attuate  da
parte  del  concessionario  particolari  misure  di  vigilanza  e  di
controllo.