Art. 6. Spese per acquisto di beni e servizi 1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo e per far fronte alle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9, e' autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.