Art. 6. 
                Spese per acquisto di beni e servizi 
  1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di  beni  e
servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo
e per far fronte alle spese di funzionamento della commissione di cui
all'articolo 9, e' autorizzata per gli anni 1992,  1993  e  1994,  la
maggiore spesa annua in misura non  superiore  al  10  per  cento  di
quella occorrente per il predetto aumento degli organici.