Art. 7 Copertura finanziaria 1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.817 milioni per l'anno 1992, a lire 16.346 milioni per l'anno 1993 ed a lire 29.898 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia".