Art. 7 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.   All'onere   complessivo   derivante   dall'attuazione    delle
disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni
per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed  in  lire
328.877 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per  acquisto
di beni e servizi pari, rispettivamente, a  lire  1.817  milioni  per
l'anno 1992, a lire 16.346 milioni per l'anno 1993 ed a  lire  29.898
milioni per l'anno  1994  -  si  provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   finanziario   1992,   all'uopo   parzialmente    utilizzando
l'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia".