Art. 8 Determinazione del programma pluriennale degli interventi 1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Amministrazione puo' assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994. 4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalita' di cui al comma 2. 5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994.