Art. 8 
      Determinazione del programma pluriennale degli interventi 
 
  1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento  e  della
pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 
121, sentito il Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica di cui all'articolo 18 della  stessa  legge,  predispone  un
programma pluriennale straordinario di  interventi  per  il  triennio
1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed  impianti  e
mezzi   tecnici    e    logistici,    compresi    quelli    destinati
all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari  allo
sviluppo e all'ammodernamento  delle  strutture,  delle  dotazioni  e
degli apparati strumentali della  Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 
  2.  Per  l'attuazione  del   programma   di   cui   al   comma   1,
l'Amministrazione puo' assumere impegni  pluriennali,  corrispondenti
alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai  fornitori,  ovvero
stipulare contratti di locazione, anche finanziaria. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 sono  autorizzati  limiti  di
impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli  anni
1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994. 
  4. Per l'attuazione di un piano di  potenziamento  delle  dotazioni
tecniche e logistiche  per  le  esigenze  delle  sezioni  di  polizia
giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14  del
decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,  sono  autorizzati  limiti  di
impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli  anni
1992 e 1993, da utilizzare con le modalita' di cui al comma 2. 
  5. Con decreto del Ministro del tesoro, su  proposta  del  Ministro
dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato
di previsione del Ministero  dell'interno  fondi  ai  capitoli  2615,
2632, 2635 e  2754  del  medesimo  stato  di  previsione  nel  limite
complessivo massimo di 10.000,  12.000  e  15.000  milioni  di  lire,
rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994.