Art. 9. Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni. 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. 2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, e' composta: a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza; d) da un consigliere di Stato; e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato; f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121; g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno. 4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'articolo 8, comma 4, la commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione. 6. La commissione puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. 7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521. 8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.