Art. 9. 
Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase 
   esecutiva  del  programma.  Stipulazione  dei  contratti  e  delle
   convenzioni. 
  1. Presso il Ministero dell'interno e'  istituita  una  commissione
avente il compito di formulare pareri sullo schema del  programma  di
cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e  integrazione  interforze
e, nella fase di attuazione del programma, su  ciascuna  fornitura  o
progetto. 
  2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo
delegato, e' composta: 
    a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica 
sicurezza; 
    b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
    c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza; 
    d) da un consigliere di Stato; 
    e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della 
Ragioneria generale dello Stato; 
    f)  dal  direttore  dell'ufficio  per  il  coordinamento   e   la
pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1› aprile 1981,  n.
121; 
    g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici  e  della
gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  3. Le funzioni di  segretario  sono  espletate  da  un  funzionario
designato dal Ministro dell'interno. 
  4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui  all'articolo
8, comma 4, la commissione e'  integrata  da  un  rappresentante  del
Ministero di grazia e giustizia. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi  da  corrispondere  ai
componenti della commissione. 
  6. La commissione puo' decidere di chiedere specifici pareri  anche
ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano  particolare
competenza tecnica. 
  7.  Si  osservano,   in   quanto   applicabili,   le   disposizioni
dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 2, della legge
5 dicembre 1988, n. 521. 
  8.  I  contratti  e  le  convenzioni  inerenti  all'attuazione  del
programma di cui all'articolo 8, comma 1,  sono  stipulati  dal  capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da  un
suo delegato, per l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza;  dal
comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo  delegato,
per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di
finanza o da un suo delegato,  per  quelli  di  detto  Corpo  e  sono
approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il  parere
della commissione di cui al presente articolo.