Art. 10. Disposizioni fiscali e tariffarie 1. Il termine del 1 agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' fissato al 31 ottobre. 2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque. 3. Per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purche' con identica percentuale per tutti i settori di attivita' e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. E' stabilito al 30 aprile 1992 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva. 4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. 5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto- legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. 6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sara' determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla meta' del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la meta' del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sara' dovuta nella detta misura minima. 7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sara' dovuta nella misura massima consentita. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto- legge n. 261 del 1990, detta addizionale sara' dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo. 9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sara' determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo. 10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti: a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000. 11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo. 12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.