Art. 12. Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonche' interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private. 1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni. 2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento. 3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni. 4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed e' ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per cento in parti uguali tra le singole camere, per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il venti per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990. 5. Per l'anno 1992, e' autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio. 6. Per l'anno 1992, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1 agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunita' europee. 7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero e' incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni. 8. Per l'anno 1992 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunita' europee. 9. L'articolo 3, primo comma, lettera l), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attivita' dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie. 10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. 11. A decorrere dal 1992 il diritto annuale e' determinato per le societa' di persone nella misura di L. 250.000. 12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' sostituito dal seguente: " 5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia piu' esercizi commerciali o di altre attivita' economiche diversi dalla sede principale, per ogni unita' locale o esercizio e' inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000.". 13. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di L. 900.000 e di L. 120.000. 14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, cosi' annotati, che non siano gia' tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. 15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennita' integrativa speciale, nonche' ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianita', sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso. 16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facolta' di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli optanti per la parte versata da loro, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti. 17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: "amministrazione", sono aggiunte le seguenti: "e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato". 18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto- legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto- legge n. 6 del 1991, le parole: "per gli anni 1989, 1990 e 1991" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992". 19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuita' della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attivita' relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.