Art. 12. 
   Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a 
       statuto ordinario e delle camere di commercio, nonche' 
   interpretazione autentica in materia di applicazione del testo 
                 unico sulle assicurazioni private. 
  1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere
alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo,  in  sostituzione
di   tributi   soppressi,   sono   attribuite    dall'amministrazione
finanziaria in  misura  pari  a  quelle  spettanti  per  l'anno  1991
aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende  per
effetto delle leggi regionali di attuazione  della  legge  17  maggio
1983, n. 217, le  predette  somme  sono  attribuite  alle  rispettive
regioni. 
  2. Il termine  di  cui  all'articolo  14  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da
parte di regioni, province  e  comuni  di  contributi  ad  enti,  con
riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al  31  dicembre  1992.
Per  l'anno  1992,  l'ammontare  dell'erogazione  e'  pari  a  quella
spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento. 
  3.  Per  effetto  dell'acquisizione   al   bilancio   dello   Stato
dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario  ed
alle aziende autonome di soggiorno, cura  e  turismo,  istituite  nel
periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione  finanziaria,
per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti
allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per  cento.  In
caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di
attuazione della  citata  legge  n.  217  del  1983,  le  somme  loro
spettanti sono attribuite alle rispettive regioni. 
  4. Il contributo attribuito alle camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato per l'anno 1992 in lire
40.500  milioni  ed  e'   ripartito,   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per
cento in parti uguali tra le singole camere, per il venti  per  cento
in proporzione al numero dei comuni della provincia e  per  il  venti
per cento in proporzione alla popolazione residente nella  provincia,
in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990. 
  5. Per l'anno 1992, e' autorizzata la spesa di lire 66.000  milioni
da erogarsi alle camere di commercio con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato,  sentita  l'Unione   italiana   delle   camere   di
commercio, che si esprime ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi  che
tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate  accertate
per il 1991  derivanti  dall'emissione  dei  bollettini  del  diritto
annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei  bollettini
del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle
esigenze di bilancio delle singole camere di commercio. 
  6. Per l'anno 1992, e' autorizzata la spesa di lire  2.000  milioni
per le finalita' di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  1›
agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati  con  i
benefici finanziari disposti dalle Comunita' europee. 
  7. Il contributo nelle  spese  di  funzionamento  delle  camere  di
commercio italiane  all'estero  e'  incrementato,  per  l'anno  1992,
dell'importo di lire 3.000 milioni. 
  8. Per l'anno 1992 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni  per
la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio  e  agli
organismi dalla stessa costituiti ai sensi  e  per  gli  effetti  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947,  di
contributi nei  limiti  del  50  per  cento  delle  spese  sostenute,
nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per
la realizzazione di corsi di specializzazione  post-universitari  nel
settore  del   terziario   avanzato.   Con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione e
l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati
con i benefici finanziari disposti dalle Comunita' europee. 
  9. L'articolo 3, primo comma, lettera l), del regio decreto-legge 8
maggio 1924, n. 750, si interpreta nel senso che le unioni costituite
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  sono
autorizzate a  svolgere  anche  attivita'  dirette  in  favore  delle
categorie  economiche   interessate   avvalendosi   degli   strumenti
organizzativi previsti dalle norme statutarie. 
  10.  Sono  tenute  al  pagamento  del  diritto  annuale,   di   cui
all'articolo  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,   n.   786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,  n.  51,
le ditte iscritte  o  annotate  nei  registri  delle  ditte,  di  cui
all'articolo 47 del  testo  unico  approvato  con  regio  decreto  20
settembre 1934, n. 2011. 
  11. A decorrere dal 1992 il diritto annuale e' determinato  per  le
societa' di persone nella misura di L. 250.000. 
  12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,  n.
131, e' sostituito dal seguente: 
  " 5. Nel caso che  la  ditta,  rappresentanza  o  ente  abbia  piu'
esercizi commerciali o di altre attivita'  economiche  diversi  dalla
sede principale, per ogni unita' locale o esercizio e' inoltre dovuto
un diritto pari al 20 per cento di  quello  stabilito  per  la  ditta
medesima e comunque non superiore a L. 200.000.". 
  13. Gli importi delle sanzioni amministrative di  cui  all'articolo
3, comma 6, del decreto-legge 28  agosto  1987,  n.  357,  convertito
dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente,
nella misura di L. 900.000 e di L. 120.000. 
  14. Le camere di commercio, industria, artigianato  ed  agricoltura
annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i  soggetti
iscritti al Servizio per  i  contributi  agricoli  unificati  (SCAU).
L'annotazione avviene sulla base  delle  informazioni  fornite  dallo
SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni.  I  soggetti,
cosi' annotati,  che  non  siano  gia'  tenuti,  sono  esonerati  dal
pagamento del diritto annuale. 
  15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si  interpreta
nel senso che l'indennita' integrativa speciale, nonche'  ogni  altro
emolumento  quiescibile  accessorio  allo  stipendio  tabellare,   ad
eccezione della retribuzione individuale di anzianita', sono  inclusi
nei fondi di previdenza a capitalizzazione  a  decorrere  dalla  data
della loro istituzione e fino alla data  della  loro  soppressione  e
sostituzione,  ovvero  del  loro  assorbimento  e  per  gli   importi
effettivamente percepiti  dagli  interessati,  con  esclusione  della
rivalutazione di cui all'articolo stesso. 
  16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della
facolta' di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della  legge
8 agosto  1991,  n.  274,  l'ammontare  dei  fondi  di  previdenza  a
capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta
acquisito al bilancio delle camere  di  commercio  che  provvederanno
direttamente  al  versamento  alla  Cassa  pensioni  dipendenti  enti
locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai  servizi
pregressi, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'ordinamento
della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze  positive  rispetto  agli
oneri sono restituite agli optanti per  la  parte  versata  da  loro,
mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da  parte  delle
predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti. 
  17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio  1971,  n.
557, dopo la parola: "amministrazione", sono aggiunte le seguenti: "e
di funzionamento del Servizio centrale  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura  e  degli  uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato". 
  18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2,  del  decreto-
legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma  4,  del
decreto-legge  n.  6  del  1991,  sono  prorogate  per  l'anno  1992.
All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n.
66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del  decreto-
legge n. 6 del 1991, le parole: "per gli anni 1989, 1990 e 1991" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992". 
  19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura  e'  assoggettata  al
controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge  22  ottobre  1986,  n.
742, deve essere  interpretato  nel  senso  della  continuita'  della
vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle  leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,  n.  449,  in  base  al
quale le attivita' relative alle riserve matematiche  della  gestione
dell'assicurazione  sulla  vita  sono  riservate  in  modo  esclusivo
all'adempimento  delle  obbligazioni  assunte  con  i  contratti   di
assicurazione sulla vita.