Art. 13. 
       Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, e' aggiunto il seguente comma: 
  "2- bis. L'imposta non si applica alle concessioni  effettuate  dai
comuni e da altri enti per le sepolture private nei  cimiteri,  sotto
forma di  loculi,  ossari,  cappelle  funerarie  ed  altri  manufatti
previsti dal vigente regolamento di polizia mortaria"; 
    b) all'articolo 7, commi 1  e  3,  le  parole:  "tre  mesi"  sono
sostituite dalle altre: "sei mesi".