Art. 13. Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici 1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, e' aggiunto il seguente comma: "2- bis. L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortaria"; b) all'articolo 7, commi 1 e 3, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle altre: "sei mesi".